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Ordinanza

Ordinanza n. 1190/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, del -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento disciplinare, dedotto come ostativo alla partecipazione a una procedura di ammissione a un corso di specializzazione per “Esperti d’area”

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento disciplinare. Ha dedotto, quale pregiudizio cautelare, il rischio che la sanzione disciplinare impedisse la partecipazione alla procedura di ammissione al corso di specializzazione per “Esperti d’area”. Nel corso del giudizio è stata comunicata l’esclusione dell’appellante dalla procedura con nota del 13 marzo 2026, che non risulta tuttavia impugnata. Inoltre, dagli atti emerge che il corso, della durata di tre settimane, avrebbe dovuto svolgersi presumibilmente a partire dal novembre 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato non fosse correlabile in via esclusiva al solo provvedimento disciplinare, poiché l’esclusione dalla procedura era stata disposta con un autonomo provvedimento non impugnato. Ha inoltre escluso l’irreparabilità del danno nel tempo necessario alla decisione di merito del ricorso di primo grado, considerando che il corso era previsto presumibilmente a partire dal novembre 2026. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il danno allegato deve essere causalmente riferibile al provvedimento impugnato; quando il pregiudizio deriva anche da un autonomo provvedimento amministrativo non impugnato, non può essere imputato in via esclusiva all’atto oggetto del ricorso cautelare.
  • L’adozione di un autonomo provvedimento di esclusione da una procedura, non impugnato dall’interessato, impedisce di ravvisare nel solo atto presupposto la causa esclusiva del pregiudizio cautelare connesso alla mancata partecipazione.
  • Il requisito dell’irreparabilità del danno cautelare non ricorre quando il pregiudizio può essere utilmente valutato nella decisione di merito e il termine di svolgimento dell’attività interessata non è imminente.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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