Sentenza n. 4917/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 05879/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione alla controinteressata della posizione n. 14 dell'ordinamento automatico dei canali televisivi digitali terrestri anche per alcune province piemontesi, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava l'assegnazione alla controinteressata della medesima numerazione LCN n. 14 che essa utilizzava nell'Area Tecnica Piemonte 1, sostenendo che ciò producesse un conflitto tra numerazioni, con possibile penalizzazione automatica del proprio canale da parte dei ricevitori degli utenti. Deduceva la violazione del Piano LCN, dei principi di uso efficiente delle risorse di numerazione e di pluralismo informativo, nonché delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche e della legge di bilancio 2018. In via subordinata contestava la legittimità del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e del Piano LCN nella parte in cui non vietavano l'assegnazione della stessa numerazione a più canali. In via ulteriormente subordinata censurava la delimitazione delle Aree Tecniche 01 e 03, comprendenti entrambe alcune province piemontesi, per difetto di giustificazione tecnica e violazione dei criteri di uso efficiente delle risorse, libertà di espressione e tutela dell'informazione locale. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata tempestiva impugnazione delle graduatorie del 2022. In appello, la società sosteneva che le graduatorie non fossero immediatamente lesive, poiché l'assegnazione effettiva della numerazione si perfezionava soltanto con il decreto ministeriale, adottato e impugnato tempestivamente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione del Ministero secondo cui il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sarebbe stato precluso nella materia, rilevando anche che l'eccezione non era stata correttamente riproposta in appello. Ha accolto il motivo relativo alla tempestività dell'impugnazione, riformando la declaratoria di inammissibilità del TAR. Ha ritenuto che le graduatorie costituiscano atti immediatamente impugnabili, ma anche impugnabili unitamente al successivo decreto ministeriale, poiché è quest'ultimo a rendere effettiva l'assegnazione e a consolidare il diritto del fornitore all'utilizzo della numerazione; inoltre, la numerazione indicata in graduatoria può essere modificata per ragioni tecniche. Esaminato il merito, il Collegio ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto che i conflitti tra LCN non siano sempre evitabili, considerato il numero tecnicamente limitato di canali selezionabili e l'esigenza di garantire il pluralismo informativo; il conflitto non impedisce comunque la ricezione del canale, ma comporta soltanto la necessità per l'utente di ricercarlo su una diversa numerazione. La società non aveva dimostrato una significativa flessione dell'audience né disagi sproporzionati, sicché non risultava provata l'illegittimità dell'assegnazione per irragionevolezza o illogicità. È stata inoltre respinta la censura relativa all'illegittimità del Piano LCN e del PNAF, poiché l'inevitabilità di alcuni conflitti non impone il divieto assoluto di assegnare la stessa numerazione a più canali. La censura sulla delimitazione delle Aree Tecniche 01 e 03 è stata dichiarata inammissibile per genericità, non avendo l'appellante indicato specifiche ragioni tecniche per cui le province interessate dovessero essere incluse nella sola Area 01 anziché nella Area 03. Il ricorso di primo grado è stato quindi respinto nel merito. L'appellante è stata condannata alle spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 2.000 per ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
art. 29, comma 5, d.lgs. 208/2021
L'assegnazione della numerazione ai canali deve avvenire con apposito decreto ministeriale, che stabilisce anche condizioni e modalità di utilizzo; il diritto a utilizzare una determinata numerazione si consolida con tale decreto e non con la sola graduatoria.
art. 13, comma 1, d.lgs. 259/2003
uso efficiente delle risorse di numerazione
La disposizione è invocata dall'appellante quale fondamento del principio di uso efficiente delle risorse di numerazione; il giudice non ne ricava tuttavia un divieto assoluto di assegnare la stessa numerazione a più canali.
art. 98-sexies, comma 2, d.lgs. 259/2003
uso efficiente delle risorse di numerazione
La disposizione è richiamata insieme all'art. 13 quale base del principio di uso efficiente delle numerazioni, ritenuto non incompatibile con la possibilità di conflitti tra LCN in un sistema caratterizzato da risorse tecnicamente limitate.
art. 1, comma 1035, l. 205/2017
nuovo assetto frequenziale e le modalità di definizione delle aree tecniche di cui al comma 1030
La disposizione è invocata per sostenere l'obbligo di revisione del Piano LCN in considerazione del nuovo assetto frequenziale e della definizione delle aree tecniche; il giudice non ravvisa una violazione derivante dalla delimitazione contestata.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata per affermare che l'eccezione non esaminata dal primo giudice avrebbe dovuto essere riproposta in appello secondo le forme proprie della devoluzione della questione.
art. 73 c.p.a.
La memoria ex art. 73 c.p.a. non era forma idonea per riproporre, in appello, l'eccezione di inammissibilità non esaminata dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nella procedura di assegnazione della numerazione automatica dei canali televisivi, la graduatoria può essere impugnata immediatamente oppure unitamente al successivo decreto ministeriale di assegnazione, poiché è quest'ultimo a rendere effettivo l'utilizzo della numerazione e a consolidare la posizione giuridica del fornitore.
- La numerazione indicata in una graduatoria di assegnazione può essere modificata per ragioni tecniche; pertanto, la piena lesività dell'assegnazione può sorgere con il decreto ministeriale che ne stabilisce condizioni e modalità d'uso.
- L'esigenza di garantire il pluralismo informativo, in presenza di un numero tecnicamente limitato di canali selezionabili, può rendere inevitabile l'assegnazione della stessa numerazione a canali operanti in aree contigue o sovrapposte; tale eventualità non comporta di per sé l'illegittimità del Piano LCN o dell'atto applicativo.
- Il conflitto tra numerazioni LCN non è di per sé lesivo in misura tale da rendere illegittima l'assegnazione, se il canale resta comunque ricevibile su una diversa numerazione e non è dimostrata una significativa flessione dell'audience o una sproporzionata compromissione della fruizione.
- La contestazione della delimitazione delle aree tecniche è inammissibile per genericità quando non indichi specifiche ragioni tecniche idonee a dimostrare che un territorio avrebbe dovuto essere incluso in una diversa area e che la scelta amministrativa sia concretamente irragionevole o lesiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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