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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08604/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda la sospensione, disposta dall’Agenzia delle Entrate il 2 novembre 2018, del rimborso di un credito IVA di euro 43.812 relativo al 2016, chiesto da una società poi in liquidazione e ceduto nel corso della procedura di concordato preventivo a una banca. L’Ufficio aveva ritenuto di poter sospendere il pagamento in ragione dell’esistenza di debiti erariali rimasti insoddisfatti nella procedura concordataria. La banca cessionaria ha impugnato il provvedimento sostenendo, da un lato, che l’art. 23 d.lgs. n. 472/1997 consente la sospensione solo in presenza di specifici atti di contestazione, irrogazione sanzioni o accertamento di maggiori tributi, e non sulla base di un generico asserito credito dell’Erario derivante da un preteso inadempimento concordatario; dall’altro, che il concordato era stato chiuso per accertato adempimento, senza reclamo, e che comunque i controcrediti erariali erano antecedenti alla procedura, sicché non potevano giustificare la sospensione del rimborso del credito IVA maturato in procedura. La Corte di merito aveva invece rigettato l’appello valorizzando l’inadempimento dei debiti concordatari e la persistenza di un credito erariale tutelabile con la sospensione. In cassazione la banca ha dedotto violazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972, 22, 26, 181 e seguenti l.fall., 23 d.lgs. n. 472/1997, oltre a violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 56 l.fall., sostenendo che il giudice di appello non aveva correttamente applicato la disciplina della compensazione/sospensione e aveva omesso di considerare la diversa genesi temporale dei crediti in gioco.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi. Ha qualificato la sospensione del rimborso ex art. 23 d.lgs. n. 472/1997 come misura cautelare e provvisoria, funzionale alla possibile compensazione legale tra opposte partite di debito/credito tra amministrazione finanziaria e contribuente. Ha quindi richiamato il principio secondo cui, in presenza di una domanda di rimborso di credito IVA maturato nel corso di una procedura concorsuale e poi ceduto, l’Amministrazione può opporre in compensazione al cessionario crediti erariali omogenei maturati anch’essi dopo l’inizio della procedura; inoltre ha richiamato il più recente orientamento in materia di concordato preventivo secondo cui la compensazione, quale deroga alla regola del concorso, è ammessa anche quando liquidità ed esigibilità maturino dopo la domanda di concordato, purché il fatto genetico delle obbligazioni sia anteriore alla domanda. Poiché la sentenza impugnata non si era attenuta a tali principi, la Cassazione ha cassato la decisione e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 472/1997

    È norma che consente una sospensione cautelare e provvisoria del pagamento/rimborso in funzione di salvaguardia della possibile compensazione legale tra partite contrapposte fra amministrazione finanziaria e contribuente.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come disciplina del rimborso del credito IVA oggetto di contestazione.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come disciplina del rimborso IVA nel quadro della controversia.

  • artt. 22, 26, 181 e segg. L. Fall.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla procedura concorsuale e ai suoi effetti sul rapporto obbligatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l’erronea ripartizione/valutazione dell’onere della prova sull’esistenza e sull’attualità del controcredito erariale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe trascurato fatti pacifici o provati documentalmente.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 56 L. Fall.

    Richiamato in tema di compensazione nel contesto concorsuale, quale disciplina derogatoria della regola del concorso.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato dalla Corte in relazione ai presupposti di liquidità ed esigibilità della compensazione.

  • art. 169 L. Fall.

    Richiamato dalla Corte insieme all’art. 56 l.fall. per affermare la compensazione nel concordato come deroga alla regola del concorso.

  • art. 186 L. Fall.

    Richiamato per il tema della risoluzione del concordato e per chiarire che non sussiste un automatismo tra risoluzione e fallimento/azione del creditore.

Massime di principio

  • La sospensione del rimborso ex art. 23 d.lgs. n. 472/1997 ha natura cautelare e provvisoria ed è funzionale a preservare la possibilità di una futura compensazione legale tra crediti contrapposti dell’erario e del contribuente.
  • In materia di procedura concorsuale, l’Amministrazione finanziaria può opporre al cessionario del credito IVA crediti erariali omogenei, purché anch’essi maturati dopo l’inizio della procedura; la chiusura della procedura non impedisce di per sé la compensazione se i presupposti sostanziali ricorrono.
  • Nel concordato preventivo, la compensazione opera come deroga alla regola del concorso ed è ammessa anche quando liquidità ed esigibilità dei crediti maturino dopo la domanda, purché il fatto genetico delle obbligazioni sia anteriore alla domanda stessa.
  • Quando il giudice di merito non applica i principi consolidati in tema di compensazione concorsuale e di funzione cautelare della sospensione del rimborso, la decisione è cassabile con rinvio per nuovo esame della vicenda alla luce di tali criteri.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamento del passivoConcordato preventivoAzione revocatoria
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoRisoluzione del contratto

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