Sentenza n. 270/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva - del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per le Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, -OMISSIS-, notificato, via pec, il successivo 2 dicembre 2025 avente ad oggetto a) la revoca delle agevolazioni concesse alla -OMISSIS- con Decreto Direttoriale -OMISSIS-, per l'importo di € 100.000,00; b) l'intimazione rivolta alla stessa -OMISSIS- a restituire, entro 60 giorni dal ricevimento del decreto stesso, il fruito contributo di € 100.000,00, maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data di emissione del decreto Direttoriale, incrementato di 5 punti percentuali, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il predetto temine di 60 giorni, si procederà al recupero coattivo delle predette somme; - di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, nessuno escluso, tra cui segnatamente: della nota del Dirigente del Dipartimento delle Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Divisione IX, Interventi per il Sostegno all'Innovazione e alla Competitività delle Imprese -OMISSIS-, notificato via pec in pari data, recante comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della concessione dell'agevolazione per € 100.000,00 di cui si è detto sopra e della nota del Dirigente del Dipartimento delle Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Divisione IX, Interventi per il Sostegno all'Innovazione e alla Competitività delle Imprese -OMISSIS-, di trasmissione del Decreto Direttoriale -OMISSIS-, di revoca agevolazioni, qui impugnato in principalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca di agevolazioni per € 100.000,00 e intimazione alla restituzione del contributo, con interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che aveva revocato l’agevolazione concessa con precedente decreto direttoriale per l’importo di € 100.000,00 e aveva intimato la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi, entro sessanta giorni, con avvertimento del successivo recupero coattivo. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Dopo la notificazione del ricorso, l’amministrazione ha adottato un nuovo decreto con il quale ha annullato il provvedimento impugnato e ha contestualmente confermato l’agevolazione originariamente concessa. La ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo inizialmente l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere e, all’udienza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR, preso atto dell’annullamento in autotutela del decreto di revoca e della contestuale conferma dell’agevolazione, ha ritenuto venuto meno l’oggetto sostanziale della controversia e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto di revoca, poiché l’intervento successivo dell’amministrazione ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, anche durante il giudizio, annulla o modifica il provvedimento impugnato in modo da soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti della possibilità di tale definizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla il provvedimento impugnato e adotta contestualmente una misura che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- Quando è dichiarata la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto originario.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, accompagnato dalla conferma della posizione favorevole originariamente riconosciuta, può determinare la cessazione della materia del contendere anziché la mera improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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