Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12597/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, lamentando in sostanza la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, la conferma del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che il giudice di merito aveva già fornito una motivazione adeguata sul diniego delle generiche, valorizzando l'assenza di elementi favorevoli anche in relazione alla personalità dell'imputato. Il ricorso è ritenuto manifestamente infondato perché volto a contestare una valutazione discrezionale sorretta da motivazione sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche e del bilanciamento delle circostanze, il giudice può valorizzare uno solo degli elementi indicati dalla norma, purché ritenuto prevalente e sufficiente a sorreggere la decisione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso presuppone la non assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Cass., Sez. 2, n. 3609/2011

    È richiamata come precedente secondo cui, per il diniego delle attenuanti generiche, il giudice può basarsi anche su un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto decisivo.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata e indichi, anche in relazione alla personalità dell'imputato, elementi ritenuti prevalenti tra quelli dell'art. 133 c.p.
  • Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche e del bilanciamento tra circostanze, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., potendo fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto decisivo.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze generiche contro una valutazione discrezionale adeguatamente motivata è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.