Cassazione Penale, Sentenza n. 19980/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP di Castrovillari che aveva disposto, nei confronti di Massimo Rizzuti, l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e l'interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa per dieci mesi. Le misure erano fondate su contestazioni di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari (artt. 2, 5, 8 d.lgs. n. 74/2000) e autoriciclaggio, ritenendo che più società costituite e gestite dalla famiglia Rizzuti fossero in realtà assorbite in una "società di fatto" ("Pneumatici Rizzuti") e che molte delle società formalmente costituite fossero mere "cartiere" usate per emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti e per frazionare il debito fiscale sotto la soglia di rilevanza penale (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (i) nullità dell'udienza di riesame per mancato avviso ad un secondo difensore; (ii) carenza dei gravi indizi di colpevolezza (vizio di motivazione e apoditticità nella ricostruzione della "società di fatto" e dell'esistenza di fatture/operazioni inesistenti); (iii) difetto delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di reiterazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (nullità dell'udienza per mancata notifica al secondo difensore) perché dagli atti non risultava provata la nomina di tale difensore; ha invece accolto il secondo motivo ritenendolo fondato: l'ordinanza impugnata è carente e lacunosa nella motivazione relativa all'esistenza della società di fatto (mancanza di accertamento della previsione degli utili e dei criteri di ripartizione tra i soci) e nella dimostrazione che le società formalmente costituite fossero meri schermi privi di effettività (mancanza di elementi su accordi o criteri di retrocessione dei proventi verso la presunta società di fatto). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, invitando il giudice di rinvio a verificare puntualmente se sussista effettivamente una società di fatto, se alcune o tutte le società siano meri schermi e, solo dopo accertamenti completi su tali profili, valutare l'esistenza dei gravi indizi per i reati tributari, di autoriciclaggio e, eventualmente, dell'associazione per delinquere; il terzo motivo, riguardante le esigenze cautelari, è stato dichiarato assorbito dato l'annullamento sul punto dei gravi indizi.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
richiamato nel primo motivo come norma relativa alla nullità dell'udienza; la Corte ha valutato che, in assenza di prova della nomina del difensore, non sussiste la nullità dedotta
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
norma che individua i motivi di cassazione (lett. b,c,e); usata per inquadrare i motivi di ricorso (vizi di motivazione, violazione di legge, ecc.)
art. 282 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (mezzi di prova e loro valutazione)
art. 309 cod. proc. pen.
norma pertinente alla competenza e al rinvio per nuovo giudizio; la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7
art. 416 cod. pen.
richiamato in tema di associazione per delinquere; la Corte ha ricordato che l'associazione presuppone reati "fine" effettivamente configurabili e che, mancando questi, non può reggersi l'associazione
art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 74/2000
«per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti, o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge»
la Corte usa la norma per collegare l'istituto della società di fatto all'obbligo dichiarativo e alla rilevanza penale per omessa dichiarazione dell'amministratore di fatto
artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000
norme incriminatrici in materia di reati tributari (dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture); la Corte richiede accertamenti puntuali sui presupposti fattuali per poterli ritenere sussistenti
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
individua la soglia di rilevanza penale per i reati tributari (250.000 euro); la Corte ha osservato che l'accertamento del frazionamento del debito tra società richiede prova piena del fine evasivo
art. 70-ter, 70-quater, 70-septies d.P.R. n. 633/1972
norme sul Gruppo IVA: la Corte ha rilevato che la possibilità di costituire un Gruppo IVA esige specifici adempimenti formali e rapporti di controllo che qui non risultano
art. 2359 cod. civ.
definisce i rapporti di controllo societario; la Corte ha osservato l'assenza di elementi che dimostrassero un controllo formale tra le società per qualificare un Gruppo
art. 2247 cod. civ.
«[c]on il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili»
usato per sottolineare che la società di fatto richiede l'intenzionale esercizio in comune dell'attività e la prevedibilità/divisibilità degli utili come elemento costitutivo
art. 648-ter (cod. pen.)
norma relativa all'autoriciclaggio; la Corte ha ricordato che la sua configurabilità dipende dall'accertamento dei reati presupposto da cui proverrebbero i proventi
art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212
richiamata nella discussione dottrinale e giurisprudenziale sull'abuso di diritto e sulle "società schermo" prive di effettività economica
Massime di principio
- La configurazione di una "società di fatto" ai fini penali-tributari richiede l'accertamento concreto di tutti gli elementi del vincolo societario: esercizio intenzionale in comune di un'attività economica, conferimenti o risorse comuni e, soprattutto, la prevedibilità e/o criteri di ripartizione degli utili e delle perdite tra i partecipanti; la sola apparenza esteriore o l'uso di simboli/brand comuni non sono sufficiente a provarla.
- Per ritenere che società formalmente costituite siano "mere cartiere" o "schermi" è necessario dimostrare che esse siano prive di qualsiasi effettività economica autonoma e che siano state istituite e utilizzate esclusivamente per conseguire indebiti vantaggi fiscali (es. accordi o comportamenti che prevedono la retrocessione sistematica dei proventi verso un ente occulto).
- La distinzione tra gruppo societario/holding legittima e società di fatto o supersocietà di fatto è fattuale: l'esistenza di rapporti di controllo formali, dichiarazioni (es. Gruppo IVA) e funzioni economiche reali tende a deporre per strutture legittime, mentre la presenza di artifici che impediscono l'esteriorizzazione della reale titolarità e la distribuzione degli utili può far emergere fittizietà.
- La mera presentazione delle dichiarazioni fiscali non esclude automaticamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato tributario (volontà di evadere) quando, ad esempio, le operazioni sono supportate da fatture relative a operazioni inesistenti: la valutazione deve essere globale e basata su prove specifiche sulla natura delle fatture e sul reale flusso di beni/servizi.
- Il giudice che applica misure cautelari deve motivare puntualmente i "gravi indizi" collegandoli ad elementi probatori concreti e a tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate; motivazioni generiche o apodittiche non reggono in sede di impugnazione e possono determinare l'annullamento.
- In tema di difensore e notifiche, l'assenza di notifica ad un presunto difensore non comporta automaticamente la nullità se non risulta provata la sua effettiva nomina o che la parte aveva manifestato certezza di volersi avvalere di quel difensore; è onere di chi eccepisce dimostrare la nomina quando dagli atti non emerge.
- Quando si sospetta l'uso di molteplici società per frazionare la base imponibile o il debito IVA sotto soglie di rilievo penale, è necessaria prova delle operazioni infragruppo finalizzate al frazionamento e dell'assenza di una reale autonoma attività economica delle società coinvolte.
- Se il giudice di rinvio accerta l'esistenza di una società di fatto o la natura fittizia di alcune società, deve allora valutare, passo per passo, la configurabilità dei reati tributari, dell'autoriciclaggio e, solo dopo, dell'eventuale associazione per delinquere, poiché quest'ultima presuppone reati "fine" effettivamente sussistenti.
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