Sentenza n. 128/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. n. 286/98 per decorrenza dei termini (in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta, la stessa è rifiutata) comunicato in data 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto rilascio del nulla osta richiesto, che ha eliminato l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese sono state compensate, in considerazione della complessità della procedura e della mancata produzione in giudizio del provvedimento che aveva determinato la cessazione della materia del contendere.
Atto impugnato: rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 per decorrenza dei termini
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunicato il 4 giugno 2025, con il quale la richiesta di nulla osta era stata considerata rifiutata per decorrenza dei termini, in assenza di conferma esplicita. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha rilasciato il nulla osta richiesto. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la rifusione delle spese. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti contro il rifiuto.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta, la stessa è rifiutata
La disposizione è richiamata quale base normativa del rifiuto della richiesta di nulla osta per decorrenza dei termini.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il rilascio, nelle more del giudizio, del nulla osta richiesto e precedentemente rifiutato determina la cessazione della materia del contendere quando elimina l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la complessità della procedura e la mancata produzione del provvedimento sopravvenuto impediscono una puntuale ricostruzione delle ragioni che hanno determinato la cessazione della materia del contendere.
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