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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29014/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la decisione di consegna all'Autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato d'arresto europeo processuale per i reati di ricettazione, riciclaggio e partecipazione ad un'organizzazione criminale. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge (artt. 2-16 legge n.69/2005 e art. 273 cpp) per presunta qualità di rifugiato/cittadino italiano, assenza di indicazioni sulle fonti indiziarie nel mandato e mancata richiesta di integrazione ai sensi dell'art.16; (2) omissione di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; (3) violazione dell'art.19 lett. c) della legge n.69/2005 per mancata considerazione del radicamento in Italia (permesso di soggiorno dal 2005, lavoro e residenza stabile) e della conseguente condizione di subordinare la consegna al rinvio in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi come inammissibili e manifestamente infondati, rilevando che la modifica dell'art.17 (comma 4) operata dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n.10 ha eliminato il requisito dei "gravi indizi" e che la Corte di appello aveva comunque motivato adeguatamente i fatti e le fonti di prova. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte di appello aveva errato nel ritenere che il radicamento non rilevasse per un mandato d'arresto europeo processuale. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, invitandola a verificare se il ricorrente sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro e se ricorrano i presupposti di radicamento e la conseguente applicazione dell'art.19 (subordinazione della esecuzione alla condizione del rinvio in Italia). La Corte ha inoltre richiamato la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale verso la Corte di giustizia UE sul trattamento dei cittadini di paesi terzi residenti.

Norme richiamate

  • legge n.69 del 2005, art.17, comma 4 (modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10)

    In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata.

    La modifica ha rimosso il requisito dei "gravi indizi" ex art.17, comma 4: la mancata indicazione di gravi indizi nel mandato non è più motivo legittimo di rifiuto della consegna.

  • legge n.69 del 2005, art.19, comma 1, lett. b)

    se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

    L'art.19, nella versione vigente, si applica anche al mandato d'arresto europeo processuale e prevede che per cittadini italiani o cittadini UE residenti da almeno 5 anni l'esecuzione possa essere subordinata al rinvio in Italia per l'espiazione della pena.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10

    Atto di modifica della disciplina del mandato d'arresto europeo (art.17, art.18-bis, art.19 ecc.), con effetti sostanziali: elimina l'obbligo dei "gravi indizi" e armonizza regole per mandati esecutivi e processuali riguardo al radicamento/residenza.

  • legge n.69 del 2005, art.18-bis, comma 2

    quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello puo' rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

    Stabilisce il criterio per i mandati d'arresto esecutivi: la corte può rifiutare la consegna per cittadini italiani o UE residenti da almeno 5 anni a condizione che la pena sia eseguita in Italia.

  • Direttiva/Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (mandato d'arresto europeo), art.4, punto 6 e art.1, par.3; Carta dei diritti fondamentali UE, art.7

    Richiamate in relazione al quesito pregiudiziale sottoposto dalla Corte costituzionale alla Corte di giustizia UE: possibile conflitto tra normativa nazionale che precluda completamente il rifiuto per cittadini di paesi terzi residenti e i principi della decisione quadro e della Carta.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma processuale indicata dal ricorrente nel contesto delle contestazioni sulla correttezza della procedura e degli elementi istruttori; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze connesse.

  • art. 22, comma 5 (riferimento finale procedurale)

    Riferimento procedurale agli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.10/2021 l'assenza di "gravi indizi" nel mandato non è più motivo automatico di rifiuto della consegna: i giudici italiani possono disporre la consegna se non sussistono cause ostative.
  • La mancata indicazione dettagliata delle fonti indiziarie nel mandato d'arresto europeo non garantisce di per sé il rigetto della consegna; occorre valutare la motivazione complessiva fornita dall'autorità emittente e gli eventuali ostacoli legali.
  • Il "radicamento" (cittadinanza italiana o cittadino UE legittimamente ed effettivamente residente da almeno 5 anni) può impedire o subordinare la consegna anche nel caso di mandato processuale: l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare cittadinanza/status di residenza e applicare l'art.19 ove rilevante.
  • Chi contesta la consegna per radicamento deve provare lo status (documenti di cittadinanza, permesso di soggiorno, prova di residenza continuativa e legami familiari/lavorativi) poiché la Corte di appello dovrà accertarne i presupposti e motivare la decisione.
  • Se il ricorrente è cittadino di paese terzo residente, possono sorgere questioni di compatibilità con il diritto UE: le corti nazionali possono dover prendere in considerazione eventuali rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia.
  • In fase di impugnazione conviene articolare chiaramente e documentare le due linee distinte: (a) ostatività legale alla consegna (diritti fondamentali, norme di diritto interno/UE); (b) prova del radicamento per l'eventuale applicazione dell'art.19.

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