Cassazione Penale, Sentenza n. 37067/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di nullità/processuale e incompetenza per materia del Giudice di pace, dedotta in quanto la diffamazione sarebbe stata commessa mediante fax e quindi aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. (uso di "mezzo di pubblicità"), circostanza non specificamente indicata in capo di imputazione; (2) vizio di legge per mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.), poiché l'imputato, medico dirigente, avrebbe inoltrato una missiva con critiche severe nei confronti del dott. Gambarotto e del dott. Bigatti in relazione a presunte condotte illegittime concernenti la valutazione dell'idoneità, e tali critiche sarebbero state fondate su fatti veri o su convinzione sincera dell'imputato
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza: la qualificazione dello strumento tecnico come "mezzo di pubblicità" ex art. 595, comma 3, c.p. richiede valutazioni sulla capacità diffusiva dello strumento (componenti valutative) e quindi non poteva essere efficacemente contestata in fatto con la sola descrizione materiale dell'impiego del fax; pertanto l'aggravante non incideva sulla competenza del Giudice di pace. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'esimente del diritto di critica postula la verità del fatto storico posto a base della critica: l'istruttoria non ha provato la verità della condotta ascritta a Gambarotto (ossia che avesse coartato Bigatti con violenza o analoghe modalità) e le dichiarazioni richiamate dalla difesa non sono idonee a travolgere la valutazione del Tribunale; dunque la scriminante non opera. Conseguentemente è stato confermato il rigetto del ricorso e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle somme dovute ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
La qualificazione del mezzo come "mezzo di pubblicità" richiede valutazioni sulla sua capacità diffusiva (elementi valutativi oltre il mero fatto materiale dell'impiego dello strumento), pertanto tale aggravante non si ritiene automaticamente contestata con la sola indicazione del mezzo
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. c)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e nullità). La Corte ha esaminato i motivi nella parte pertinente e li ha ritenuti infondati
art. 51 cod. pen.
Norma sulla scriminante dell'esercizio del diritto; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esimente del diritto di critica richiede la veridicità dei fatti storici posti a base della critica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per spese nel caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento
art. 6, 178, 179 cod. proc. pen.; art. 4, comma 1, lett. a) D.lgs. 28 agosto 2000, n. 74
Richiamate dalla difesa come norme processuali rilevanti in tema di contestazione degli elementi aggravanti e competenza; la Corte ha ritenuto comunque che la mancanza di esplicitazione degli elementi valutativi nell'imputazione impedisce la contestazione in fatto dell'aggravante
Massime di principio
- Quando un'aggravante si basa su caratteristiche valutative (es. capacità diffusiva di uno strumento), la sola indicazione materiale dell'uso dello strumento nell'imputazione può non essere sufficiente: è necessario che l'accusa espliciti la valutazione che giustifica l'aggravante, altrimenti la circostanza non risulta "ritualmente" contestata
- La competenza territoriale o per materia non è automaticamente esclusa dalla mera contestazione di un mezzo (es. fax); occorre verificare se la formulazione dell'imputazione abbia effettivamente descritto gli elementi qualificanti dell'aggravante
- Per invocare la scriminante del diritto di critica è essenziale la verità del fatto storico su cui la critica si fonda: la convinzione soggettiva dell'autore non è di per sé sufficiente se l'istruttoria successiva dimostra l'inesistenza del fatto oggettivo rilevante
- In sede di impugnazione in cassazione non basta allegare dichiarazioni o percezioni soggettive che non incidono decisivamente sul giudizio di verità già formato dal giudice di merito; vanno dimostrati elementi decisivi che consentano di parlare di travisamento probatorio
- Le nullità processuali poste a pena di nullità devono essere valutate in relazione alla concreta capacità dell'imputazione di garantire la comprensione dell'accusa e l'esercizio della difesa: la mancanza di precisione sugli elementi valutativi può rendere nulla la contestazione, ma solo se effettivamente pregiudica i diritti dell'imputato
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