Salta al contenuto
Parere

Parere n. 471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Dimensione Azzurra S.r.l. Leg. Rappr. Maria Giorgia Mancino, contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, Regione Campania, avverso delibera n. 1132 del 13 ago. 2025 concernente adempimenti - rettifica - adozione variazione 2023 e 2024 - assistenza specialistica ambulatoriale e fkt;

Giustizia amministrativa202501120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle deliberazioni dell’ASL Napoli 3 Sud relative alla determinazione dei tetti di spesa e delle premialità per l’assistenza specialistica ambulatoriale e la fisiokinesiterapia per l’anno 2025.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato le deliberazioni dell’ASL Napoli 3 Sud n. 1132 del 13 agosto 2025, n. 1206 del 9 settembre 2025 e la deliberazione aziendale n. 88/2025, deducendo la violazione e falsa applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale della Campania n. 215/2022, n. 757/2024 e n. 175/2025, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta ed errore nel calcolo della premialità relativa all’indicatore A1 “Tecnologia”. La ricorrente sostiene che l’ASL abbia calcolato il monte ore dei fisioterapisti considerando soltanto l’attività svolta in regime convenzionato, omettendo quella svolta in regime privatistico, nonostante la disponibilità dei dati e le indicazioni emerse nel tavolo tecnico del 19 maggio 2025. Tale errore avrebbe comportato una riduzione del tetto di spesa e l’attribuzione di penalità per gli anni 2024 e 2025. La società deduce inoltre che, applicando correttamente i parametri relativi alla vetustà e alla dotazione tecnologica, avrebbe dovuto ottenere una premialità pari a +1, o comunque un punteggio positivo, anziché il punteggio -1 attribuito dall’amministrazione. È stata inoltre proposta istanza cautelare, motivata con riferimento al grave e irreparabile pregiudizio per la tenuta del sistema sanitario. Il Collegio ha rilevato la mancata acquisizione della relazione ministeriale e delle controdeduzioni dell’amministrazione, nonché la necessità di verificare se la ricorrente abbia sottoscritto il contratto regolatorio dei volumi e dei limiti di spesa per il 2025 contenente la clausola di salvaguardia.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non maturo per la decisione e, senza pronunciarsi definitivamente né sulla ricevibilità o ammissibilità né sul merito delle censure, ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero della salute, previa interlocuzione con la Regione Campania e con l’ASL interessata, dovrà trasmettere entro novanta giorni una relazione sulla domanda cautelare e sui singoli motivi di ricorso. Dovrà inoltre accertare e documentare se la società abbia sottoscritto il contratto relativo ai volumi, alle tipologie delle prestazioni e ai limiti di spesa per il 2025, nonché la clausola di salvaguardia prevista dal contratto, trasmettendo copia integrale dell’accordo e prova della sottoscrizione. La Sezione ha evidenziato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia può comportare acquiescenza ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e conseguente difetto di interesse al ricorso; eventuali riserve apposte al momento della sottoscrizione sarebbero, secondo tale orientamento, irrilevanti. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Mancata relazione dell’amministrazione

Il ricorso non è maturo per la decisione perché non risultano pervenute la prescritta relazione del Ministero della salute né le pertinenti controdeduzioni dell’ASL interessata.

Istanza cautelare e motivi di ricorso

Il Ministero della salute, previa interlocuzione con la Regione Campania e con l’ASL interessata, deve riferire dettagliatamente sulla domanda di sospensione cautelare e su ciascun motivo dedotto dalla ricorrente.

Verifica della clausola di salvaguardia

Deve essere accertato se la società ricorrente abbia sottoscritto il contratto regolatorio per il 2025 relativo a volumi, tipologie delle prestazioni e limiti di spesa, comprensivo della clausola di salvaguardia.

Trasmissione del contratto

Il Ministero della salute deve trasmettere copia integrale del contratto e della clausola di salvaguardia, unitamente alla prova dell’avvenuta sottoscrizione da parte della ricorrente.

Termine per l’istruttoria

Gli adempimenti istruttori devono essere eseguiti entro novanta giorni dalla comunicazione del parere; la decisione sul ricorso è rinviata a una successiva adunanza.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 26 l. 833/1978

    È indicato quale riferimento normativo per le prestazioni della macroarea della riabilitazione erogate dalla società ricorrente.

  • art. 44 l. 833/1978

    È indicato quale riferimento normativo per le prestazioni della macroarea della riabilitazione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    È richiamato in relazione ai contratti regolatori dei volumi prestazionali e dei tetti di spesa del servizio sanitario.

  • DGRC Campania n. 215/2022

    È invocata dalla ricorrente e richiamata in relazione ai criteri per la determinazione dei tetti di spesa e delle premialità, compreso l’indicatore A1 Tecnologia.

  • DD Campania n. 130/2024

    È richiamato quale atto regionale modificativo o integrativo delle tabelle relative all’indicatore A1 Tecnologia.

  • DD Campania n. 358/2024

    È richiamato quale atto regionale modificativo o integrativo delle tabelle relative all’indicatore A1 Tecnologia.

  • DGRC Campania n. 757/2024

    È invocata dalla ricorrente quale fonte dei criteri applicabili alla determinazione dei tetti e delle premialità.

  • DGRC Campania n. 175/2025

    È invocata dalla ricorrente quale fonte dei criteri applicabili per l’esercizio 2025.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando mancano la relazione dell’amministrazione e le controdeduzioni necessarie per esaminare la domanda cautelare e i motivi di ricorso, la Sezione può disporre un supplemento istruttorio e rinviare la decisione senza pronunciarsi definitivamente su rito e merito.
  • La sottoscrizione di un contratto regolatorio dei volumi prestazionali e dei limiti di spesa contenente una clausola di salvaguardia può integrare acquiescenza ai provvedimenti amministrativi di determinazione dei tetti di spesa e determinare il difetto di interesse al ricorso.
  • La clausola di salvaguardia può avere natura ricognitiva dell’effetto preclusivo derivante da atti, comportamenti o dichiarazioni univoci con i quali il destinatario dimostri la volontà chiara e incondizionata di accettare gli effetti del provvedimento amministrativo.
  • Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato nel parere, eventuali riserve formulate al momento dell’accettazione della clausola di salvaguardia non escludono necessariamente l’effetto di acquiescenza una volta sottoscritto il contratto che la contiene.

Tetti di spesa e premialità per prestazioni riabilitative

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata operante nella macroarea della riabilitazione contro deliberazioni dell’ASL Napoli 3 Sud relative alla determinazione dei tetti di spesa e delle premialità per l’assistenza specialistica ambulatoriale e la fisiokinesiterapia per il 2025.

Premesse e richiesta

La ricorrente ha impugnato le deliberazioni dell’ASL n. 1132 del 13 agosto 2025, n. 1206 del 9 settembre 2025 e la deliberazione aziendale n. 88/2025. Gli atti avrebbero definito le variazioni relative agli anni 2023 e 2024 e, su tale base, i tetti definitivi per il 2024 e provvisori per il 2025.

La società ha chiesto anche la sospensione cautelare degli effetti degli atti, allegando un grave e irreparabile danno connesso alla tenuta del sistema sanitario.

Censure della ricorrente

La prima censura riguarda il calcolo del monte ore dei fisioterapisti. Secondo la società, nel tavolo tecnico del 19 maggio 2025 si sarebbe stabilito di considerare il monte ore complessivo destinato alla fisiokinesiterapia. L’ASL avrebbe invece considerato soltanto le ore relative all’attività in regime convenzionato, escludendo quelle riferite alla medesima attività svolta in regime privatistico.

La ricorrente sostiene che l’errore abbia inciso sul tetto teorico, sulle premialità e sulla determinazione finale dei volumi economici. Il tetto provvisorio per il 2025 sarebbe stato fissato in 334.920 euro, rispetto ai 369.786 euro del 2024, con una riduzione di 34.866 euro. Sarebbero state inoltre applicate penalità pari a 26.220 euro per il 2024 e a 8.646 euro per il 2025.

La seconda censura riguarda l’indicatore di performance A1 “Tecnologia”. La società contesta il punteggio -1 attribuito dall’ASL e sostiene che, sulla base delle tabelle regionali e della corretta applicazione dei parametri relativi alle apparecchiature, alla loro vetustà e al relativo indice percentuale, avrebbe dovuto ricevere una premialità positiva.

Le doglianze sono formulate in termini di violazione e falsa applicazione delle deliberazioni regionali n. 215/2022, n. 757/2024 e n. 175/2025, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta ed errore nel calcolo della premialità.

Necessità di acquisire la relazione amministrativa

All’adunanza del 29 gennaio 2026 la Sezione ha rilevato che non erano ancora pervenute la relazione prescritta dell’amministrazione e le controdeduzioni dell’ASL interessata. Tale carenza impedisce di ritenere il ricorso maturo per la decisione, tanto con riferimento alla domanda cautelare quanto con riferimento ai singoli motivi di ricorso.

Il Ministero della salute dovrà quindi acquisire gli elementi necessari dalla Regione Campania e dall’ASL e riferire:

  • sulla richiesta di sospensione cautelare;
  • sui singoli motivi di ricorso;
  • sui dati utilizzati per la determinazione dei tetti e delle premialità;
  • sulle circostanze rilevanti ai fini della valutazione dell’interesse al ricorso.

Clausola di salvaguardia e interesse al ricorso

La Sezione ha attribuito rilievo preliminare alla possibile sottoscrizione, da parte della società, del contratto regolatorio per il 2025, relativo ai volumi, alle tipologie delle prestazioni e ai limiti di spesa, contenente la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 13 del contratto.

Richiamando la giurisprudenza della Sezione III, il Collegio ha osservato che la sottoscrizione della clausola può comportare acquiescenza ai provvedimenti amministrativi di determinazione dei tetti di spesa e conseguente difetto di interesse al ricorso. La clausola è stata descritta come ricognitiva dell’effetto preclusivo derivante da una condotta univoca del destinatario, idonea a dimostrare la volontà chiara e incondizionata di accettare gli effetti del provvedimento.

Il parere richiama, tra le altre, le sentenze della Sezione III n. 6962/2024, n. 10652/2023, n. 4715/2023, n. 5559/2020, n. 4076/2023 e n. 8451/2021. Secondo l’orientamento citato, anche eventuali riserve formulate al momento della sottoscrizione non eliminerebbero necessariamente l’effetto preclusivo derivante dall’accettazione del contratto e della clausola.

Incombenti istruttori e rinvio

La Sezione ha disposto che il Ministero della salute trasmetta, entro novanta giorni dalla comunicazione del parere:

  • una relazione dettagliata sulla domanda cautelare e sui motivi di ricorso;
  • copia integrale del contratto regolatorio relativo al 2025;
  • copia della clausola di salvaguardia;
  • la prova dell’eventuale sottoscrizione da parte della società ricorrente.

Il Collegio non ha deciso definitivamente alcuna questione di rito o di merito. La trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza, da fissarsi a cura del Presidente della Sezione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.