Circolare n. 37 del 10/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra due agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2008: un credito d’imposta per le PMI commerciali e di somministrazione e uno per i rivenditori di generi di monopolio. Vengono chiariti soggetti beneficiari, spese ammissibili, limiti di importo, regole comunitarie de minimis, procedura di richiesta, modalità di utilizzo in compensazione e controlli. Il beneficio riguarda l’installazione, nel periodo 2008-2010, di impianti e attrezzature di sicurezza per prevenire furti, rapine e altri illeciti.
Credito d’imposta per PMI del commercio e per rivenditori di generi di monopolio per spese di sicurezza
Credito d’imposta per PMI commerciali e rivenditori di generi di monopolio per spese di sicurezza
La circolare esamina congiuntamente due agevolazioni introdotte dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, volte a incentivare l’adozione di misure di sicurezza nei luoghi di esercizio dell’attività. Si tratta, da un lato, del credito d’imposta per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinato dai commi 228-232; dall’altro, del credito d’imposta per gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, disciplinato dai commi 233-237. Le disposizioni attuative sono contenute in due decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 febbraio 2008.
Finalità dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari all’80% di specifiche spese sostenute per installare impianti e attrezzature di sicurezza nel luogo di esercizio dell’attività, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti. La circolare sottolinea che la disciplina è sostanzialmente analoga per le due fattispecie, con differenze principalmente in ordine ai soggetti beneficiari, ai limiti di importo e ad alcuni aspetti procedurali.
Soggetti beneficiari: PMI del commercio e della somministrazione
Per il comparto commercio/somministrazione, il beneficio spetta alle microimprese, piccole imprese e medie imprese, individuali o collettive, definite ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, in attuazione della raccomandazione 2003/361/CE. La circolare precisa che rientrano nella nozione di PMI le imprese che, cumulativamente, abbiano:
- meno di 250 occupati;
- un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Sul piano settoriale, il credito spetta ai soggetti che esercitano attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le definizioni del d.lgs. n. 114/1998 e della legge n. 287/1991. La circolare richiama in particolare:
- il commercio all’ingrosso, inteso come acquisto professionale di merci in nome e per conto proprio e rivendita ad altri operatori o utilizzatori professionali;
- il commercio al dettaglio, inteso come vendita diretta al consumatore finale;
- la somministrazione di alimenti e bevande, intesa come vendita per il consumo sul posto.
La circolare chiarisce inoltre che l’agevolazione può spettare anche ad attività commerciali soggette a discipline speciali, purché integrino il presupposto soggettivo della vendita all’ingrosso o al dettaglio. Sono espressamente richiamati come esempi le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante che vendono in via esclusiva i prodotti previsti dalla normativa di settore. Sono invece esclusi, tra gli altri, le imprese che vendono beni da esse stesse prodotti e gli agenti o altri rappresentanti di commercio che promuovono contratti per conto di terzi.
Soggetti beneficiari: rivenditori di generi di monopolio
Per il secondo credito d’imposta, il comma 233 individua i beneficiari negli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. La circolare precisa che vi rientrano i titolari di rivendite ordinarie e speciali autorizzate ai sensi della legge n. 1293/1957 e del relativo regolamento di esecuzione. La rivendita deve essere svolta in via esclusiva o prevalente per accedere all’agevolazione.
Non rientrano nella definizione i titolari di patentino ex art. 23 della legge n. 1293/1957; tali soggetti, tuttavia, possono accedere all’agevolazione prevista per il commercio qualora l’esercizio autorizzato rientri nel relativo ambito applicativo.
Pluralità di attività e criterio di prevalenza
La circolare dedica particolare attenzione all’ipotesi in cui lo stesso soggetto svolga più attività tra quelle agevolabili. I due crediti non sono cumulabili: spetta quello relativo all’attività prevalente. Il criterio di prevalenza è individuato nei maggiori ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito, assumendo i ricavi al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.
Ai fini del calcolo vengono richiamate alcune fattispecie specifiche:
- per le attività di cui all’art. 18, comma 8, primo periodo, del DPR n. 600/1973, rilevano i ricavi al lordo del prezzo corrisposto al fornitore;
- per le rivendite di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, rilevano i ricavi lordi equivalenti al prezzo di vendita al pubblico, senza considerare gli aggi;
- in generale, valgono i criteri di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR.
La circolare precisa inoltre che, nel confronto tra attività commerciali agevolabili, i ricavi derivanti dalla vendita di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si cumulano con quelli della rivendita di generi di monopolio, mentre non si computano i proventi della gestione del lotto, lotterie e servizi analoghi, perché non integrano attività commerciale di beni.
Spese agevolabili e nozione di prima installazione
Le spese ammissibili sono quelle sostenute nel 2008, 2009 e 2010 per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza finalizzati alla prevenzione di illeciti. La circolare chiarisce che la nozione di “prima installazione” riguarda beni nuovi, installati per la prima volta nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, anche in sostituzione di impianti obsoleti.
Sono espressamente ricompresi, tra gli altri:
- apparecchi di videosorveglianza;
- sistemi di allarme;
- inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
- vetrine, armadi e banconi blindati;
- casseforti e cassetti di sicurezza;
- macchinette antifalsari;
- terminali per carte di credito ed EFT-POS e, più in generale, sistemi di pagamento con moneta elettronica.
Non sono invece agevolabili:
- le spese di vigilanza, in quanto non riferite a impianti o attrezzature di sicurezza;
- le spese di riparazione e manutenzione degli impianti;
- le spese per attività commerciali svolte esclusivamente via internet, televisione, radio, corrispondenza o direttamente presso il domicilio del consumatore.
La circolare evidenzia che la ratio della norma è quella di favorire le forme di commercio al pubblico esposte al rischio di reati contro la persona e contro il patrimonio.
Contratti rilevanti e momento di sostenimento della spesa
Non vengono indicati contratti esclusivi ai fini del beneficio, ma la circolare precisa che possono rilevare i rapporti che ordinariamente attribuiscono il titolo a installare gli impianti, tra cui:
- compravendita;
- appalto, se comprende sia la fornitura sia l’installazione;
- locazione, ad esempio per i terminali EFT-POS;
- locazione finanziaria (leasing), espressamente prevista dai decreti.
Per la determinazione del momento di sostenimento delle spese si applicano i criteri dell’art. 109, comma 2, del TUIR:
- per i beni mobili, conta la data di consegna o spedizione;
- per i servizi, conta la data di ultimazione della prestazione o quella di maturazione dei corrispettivi periodici;
- nell’appalto, la spesa si considera sostenuta alla data di ultimazione della prestazione.
La circolare precisa inoltre che le spese devono essere effettivamente sostenute nel periodo 2008-2010; anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono beneficiarne, sempre nel rispetto del periodo indicato.
Misura del credito e limiti di fruizione
Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese ammissibili, considerate al netto dell’IVA detraibile; per i contribuenti in regime dei minimi, le spese vanno invece assunte al lordo dell’IVA.
Per i due crediti operano limiti diversi:
- per il credito relativo alle PMI commerciali, il limite massimo è di 3.000 euro complessivi per beneficiario nell’intero triennio 2008-2010;
- per il credito relativo ai rivenditori di generi di monopolio, il limite è di 1.000 euro per beneficiario in ciascun periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di arrivare complessivamente a 3.000 euro nel triennio.
La circolare fornisce un esempio applicativo per il credito dei rivenditori di generi di monopolio: a fronte di una spesa ammissibile di 1.900 euro nel 2008, il credito teorico è pari a 1.520 euro, ma nel 2008 ne sono riconoscibili solo 1.000; il residuo 520 euro può essere richiesto nell’anno successivo con una nuova istanza.
In caso di leasing, la spesa ammissibile è costituita dal costo dei beni sostenuto dal concedente, oltre alla spesa di installazione.
Regola de minimis e limiti comunitari
Le agevolazioni sono subordinate al rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006. La circolare richiama due condizioni essenziali:
- il credito non può cumularsi con altri aiuti de minimis se il cumulo supera 200.000 euro nell’arco di tre esercizi;
- il credito non può cumularsi con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili se il cumulo porta al superamento delle intensità massime previste da regolamenti di esenzione o decisioni della Commissione europea.
Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato nell’istanza di richiesta del credito. La circolare richiama anche il principio secondo cui gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui all’impresa viene attribuito il diritto a riceverli.
Procedura di presentazione dell’istanza
La richiesta del credito avviene tramite apposita istanza all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello IMS approvato con provvedimento del Direttore del 31 marzo 2008 e trasmesso telematicamente con il software CREDITOSICUREZZA. Le istanze possono essere presentate:
- dal 28 aprile 2008, dalle ore 10.00, per il primo anno;
- dal 2 febbraio, dalle ore 10.00, per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
L’istanza deve contenere:
- gli estremi della documentazione che prova l’effettività della spesa, cioè la fattura o, in caso di leasing, la documentazione sul costo sostenuto dal concedente;
- l’attestazione del rispetto della disciplina de minimis.
Le domande sono esaminate in ordine cronologico e l’Agenzia comunica telematicamente l’accoglimento o il diniego entro 30 giorni, nei limiti delle risorse disponibili. È prevista la pubblicazione della data di esaurimento dei fondi per ciascun anno.
Le istanze non accolte per esaurimento dei fondi negli anni precedenti hanno titolo di precedenza nell’assegnazione delle risorse degli anni successivi, secondo l’ordine cronologico, senza necessità di nuova presentazione. Per il credito dei rivenditori di generi di monopolio, invece, le istanze accolte solo fino a 1.000 euro devono essere ripresentate l’anno successivo per ottenere la parte eccedente; quelle non accolte per mancanza di fondi conservano la precedenza senza necessità di rinnovo.
Utilizzo del credito e rilevanza fiscale
I crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, a partire dalla data di concessione, ossia dalla comunicazione telematica dell’Agenzia delle entrate. La compensazione avviene mediante modello F24 e deve rispettare il limite annuo previsto dall’art. 1, comma 53, della legge finanziaria 2008.
Sotto il profilo fiscale, i crediti:
- non concorrono alla formazione del reddito;
- non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- non rilevano per il calcolo della quota di interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, e, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo in corso al 31 dicembre 2007, il riferimento è all’art. 96 del TUIR;
- non rilevano per la determinazione della quota di altri componenti negativi deducibili ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR.
Ai fini del controllo, il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento e in quella relativa ai periodi in cui è utilizzato.
Controlli, recupero e contenzioso
L’attività di controllo riguarda la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi, l’ammissibilità delle spese, la corretta quantificazione del credito e l’effettivo utilizzo in compensazione. In caso di indebita fruizione, anche parziale, l’Agenzia delle entrate procede al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni, secondo la disciplina richiamata dalla legge n. 311/2004.
Il recupero avviene mediante atto motivato notificato al contribuente; in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva secondo il DPR n. 602/1973. Gli atti di recupero sono impugnabili davanti alla Commissione tributaria provinciale; in caso di riscossione coattiva, la cartella è impugnabile solo per vizi propri.
La circolare si conclude prevedendo che le Direzioni Regionali vigilino sull’applicazione uniforme dei principi esposti.
Punti principali
Soggetti beneficiari
Per il commercio e la somministrazione il credito spetta alle micro, piccole e medie imprese che esercitano vendita al dettaglio o all’ingrosso e somministrazione di alimenti e bevande, secondo la definizione europea recepita dal decreto del 18 aprile 2005. Per i generi di monopolio il beneficio riguarda i titolari di rivendite autorizzate in base alla legge n. 1293/1957, cioè rivendite ordinarie e speciali, non i titolari di patentino. In caso di svolgimento di più attività agevolabili, i crediti non sono cumulabili e si applica quello riferito all’attività prevalente, determinata in base ai maggiori ricavi del periodo d’imposta precedente.
Spese agevolabili e periodo di sostenimento
Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza finalizzati a prevenire furti, rapine e altri illeciti. Rientrano, tra gli altri, videosorveglianza, sistemi di allarme, inferriate, porte blindate, vetri di sicurezza, casseforti, cassetti di sicurezza, vetrine blindate, macchinette antifalsari e sistemi di pagamento elettronico. Sono incluse le spese di installazione e, nei casi previsti, quelle sostenute tramite compravendita, appalto, locazione o leasing; restano escluse le spese per vigilanza, riparazione e manutenzione. Non sono agevolabili le attività svolte esclusivamente via internet, televisione, radio, corrispondenza o domicilio del consumatore.
Misura del credito e limiti
Il credito è pari all’80% delle spese ammissibili, al netto dell’IVA detraibile; per i contribuenti in regime dei minimi le spese si considerano al lordo dell’IVA. Per le PMI commerciali il limite complessivo è di 3.000 euro per beneficiario nell’intero triennio 2008-2010. Per i rivenditori di generi di monopolio il limite è di 1.000 euro per beneficiario per ciascun periodo d’imposta, fermo restando il tetto complessivo di 3.000 euro nel triennio. In caso di leasing, rileva il costo sostenuto dal concedente, oltre alla spesa di installazione.
Regime comunitario de minimis
Le agevolazioni sono fruibili solo nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 sul de minimis. Il credito non può cumularsi con altri aiuti de minimis se il cumulo supera 200.000 euro in tre esercizi, né con altri aiuti di Stato sugli stessi costi se supera le intensità massime previste dalle relative norme. Il rispetto delle condizioni va attestato nell’istanza; non è richiesta la preventiva dichiarazione sostitutiva prevista dalla disciplina generale sugli aiuti de minimis.
Procedura di richiesta e concessione
L’agevolazione si richiede con apposita istanza all’Agenzia delle entrate, tramite il modello IMS e il software CREDITOSICUREZZA. Le istanze possono essere presentate dal 28 aprile 2008 e, per gli anni successivi, dal 2 febbraio. L’Agenzia esamina le domande in ordine cronologico, verifica l’ammissibilità e comunica telematicamente l’accoglimento o il diniego entro 30 giorni; è prevista la pubblicazione della data di esaurimento dei fondi e un titolo di precedenza per le istanze non soddisfatte negli anni precedenti.
Utilizzo del credito, controlli e recupero
Il credito può essere utilizzato solo in compensazione tramite modello F24, dalla data di concessione comunicata dall’Agenzia. Non concorre a formare reddito né base IRAP e non rileva ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi. Deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di riconoscimento e di quelli in cui è utilizzato. In caso di indebita fruizione, l’Agenzia procede al recupero con interessi e sanzioni secondo la disciplina generale del recupero dei crediti indebitamente utilizzati, con possibilità di impugnazione davanti al giudice tributario.
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