Cassazione Civile, Ordinanza n. 17879/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato la classe e la rendita catastale di un immobile sito in Roma, nella microzona 19 Parioli, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per carenza di motivazione dell'atto impositivo. In appello, tuttavia, la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo erronea la notificazione telematica dell'impugnazione, poiché nel giudizio di primo grado, introdotto nel 2015, il processo telematico non sarebbe stato ancora previsto per la Regione Lazio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, anche quando il primo grado sia stato introdotto in forma cartacea, l'appello può essere notificato telematicamente in base alla disciplina vigente al momento dell'impugnazione. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto la violazione dell'art. 156 c.p.c., affermando che la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo e che al più si sarebbe trattato di nullità e non di inesistenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, nel regime previgente all'obbligatorietà del processo tributario telematico, la parte poteva utilizzare la modalità telematica in ogni grado di giudizio, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte e dal fatto che il primo grado si fosse svolto in forma analogica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis d.lgs. 546/1992
Nel testo previgente e alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta nel 2018, consente alle parti di utilizzare la modalità telematica in ogni grado del giudizio tributario, senza che la scelta della controparte o la forma cartacea del primo grado impediscano l'uso del telematico in appello.
art. 16 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
comma 1, lett. a), n. 4; comma 2
Ha reso obbligatoria, salvo deroghe, la notifica telematica e, come norma di interpretazione autentica, ha chiarito che la modalità telematica può essere utilizzata in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla modalità del primo grado e da quella prescelta dalla controparte.
art. 112 c.p.c.
È evocato come parametro della dedotta violazione processuale, ma la Corte accoglie il motivo principale sul regime della notificazione telematica, assorbendo la censura collegata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio denunciato per violazione di legge processuale e decisione ultra/extra petita o comunque erronea declaratoria di inammissibilità.
art. 156 c.p.c.
Richiamato in via subordinata per sostenere che, se vi fosse stata una irregolarità della notifica, questa avrebbe dovuto ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio di violazione di legge dedotto in via subordinata.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
È la base normativa del procedimento di rideterminazione della classe e rendita catastale dell'immobile oggetto di accertamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la possibilità di notificare e depositare telematicamente gli atti non è preclusa dal fatto che il giudizio di primo grado sia stato introdotto con modalità analogiche, quando la disciplina vigente al momento dell'impugnazione consenta il ricorso al telematico in ogni grado.
- La norma di interpretazione autentica del regime previgente chiarisce che la scelta della modalità di instaurazione del primo grado non vincola la modalità di costituzione o impugnazione della controparte nei gradi successivi.
- Una declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sull'erronea preclusione della notifica telematica viola la disciplina processuale quando tale modalità sia consentita dalla legge applicabile al momento della notificazione.
- Quando il motivo principale di ricorso investe correttamente la base giuridica della decisione impugnata, la censura subordinata relativa alla sanatoria della notifica può restare assorbita.
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