Cassazione Civile, Ordinanza n. 32877/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile ai fini IRES per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto già pronunciato in primo grado. In sede di legittimità, la società ha però documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 e di aver versato la quietanza attestante il pagamento della prima rata. L'Agenzia delle Entrate non ha notificato diniego entro il termine previsto e non è stata proposta istanza di trattazione del giudizio entro il 31 dicembre 2018. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti per l'estinzione del processo per definizione agevolata, precisando che la cessazione della materia del contendere richiede invece il pagamento integrale del debito rateizzato, circostanza non univocamente risultante dagli atti a causa dell'allegato provvedimento di sgravio privo di firma.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017. Ha altresì statuito che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non essendo estensibile alla declaratoria di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 11 d.l. n. 50 del 2017
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi previsti, o della prima rata entro il termine indicato; una volta perfezionata, il processo si estingue. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017
Disciplina specificamente il regime delle spese e la sorte del giudizio in caso di definizione agevolata.
Contributo unificato
doppio contributo unificato
Il raddoppio non è applicabile alla declaratoria di estinzione conseguente a definizione agevolata, perché misura di natura lato sensu sanzionatoria applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria si perfeziona, ai fini processuali, con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti nei termini previsti, anche mediante pagamento della prima rata quando consentito dalla disciplina speciale.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata e mancato diniego dell'Amministrazione entro il termine fissato, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La cessazione della materia del contendere richiede un accertamento più pieno dell'avvenuto integrale soddisfacimento del debito rateizzato; in mancanza di prova univoca di tale integrale pagamento, la corretta qualificazione processuale resta l'estinzione per definizione agevolata.
- Le spese seguono la regola speciale prevista dalla normativa sulla definizione agevolata e restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non essendo consentita interpretazione estensiva o analogica di una misura di natura sanzionatoria.
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