Cassazione Civile, Ordinanza n. 15736/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La lite nasce da un sinistro stradale tra un autocarro e un'autovettura in un centro urbano. Il conducente dell'autocarro deduceva che l'altro veicolo avesse impegnato l'incrocio senza fermarsi allo stop, causando danni al mezzo e ulteriori esborsi per soccorso stradale, riparazioni, noleggio di veicolo sostitutivo e perizia. Successivamente il credito risarcitorio veniva ceduto a una società cessionaria, che agiva in giudizio insieme al cedente. In primo grado il giudice di pace riconosceva la responsabilità della conducente dell'autovettura e condannava al risarcimento in favore della cessionaria. In appello la sentenza veniva riformata dal Tribunale, che riteneva non raggiunta la prova idonea a superare la presunzione di pari responsabilità nella circolazione e, valorizzando la mancanza di prova della dinamica concreta, rigettava integralmente le domande e disponeva la restituzione delle somme percepite. I ricorrenti deducevano sette motivi: violazione delle regole sulla fusione societaria e sul giudicato, difetto di legittimazione e interesse ad agire dell'appellante, violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. per avere il Tribunale rigettato integralmente anziché accogliere la domanda in misura parziale, violazione delle regole sulla non contestazione e sull'onere della prova, ultrapetizione, errata valutazione delle dichiarazioni rese alla polizia municipale come confessione e contestazione del valore probatorio del verbale e delle fotografie. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi tranne il terzo: ha escluso i vizi dedotti sulle questioni processuali e probatorie, ma ha affermato che, una volta applicata la presunzione di pari concorso ex art. 2054, comma 2, c.c. per l'incertezza sulla dinamica, il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciarsi per un accoglimento almeno parziale della domanda risarcitoria e non per il rigetto totale. Ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Palermo in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo di ricorso, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Palermo in diversa composizione. Ha rigettato gli altri sei motivi. La ragione decisiva dell'accoglimento è che, accertata l'inapplicabilità di una ricostruzione certa del sinistro e dunque operante la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., il giudice di merito non poteva rigettare integralmente la domanda ma doveva procedere a una decisione coerente con il concorso presunto di responsabilità. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
È richiamato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 2504 bis c.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la continuità dei rapporti giuridici nelle fusioni societarie e l'estensione degli effetti processuali della fusione.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione all'asserita formazione del giudicato sui capi non impugnati.
art. 100 c.p.c.
Richiamato sulla legittimazione e sull'interesse ad agire dell'appellante.
art. 105, comma 2, c.p.c.
Richiamato sulla partecipazione del terzo interveniente e sui relativi poteri processuali.
art. 2054, comma 2, c.c.
La Corte ribadisce che, in caso di scontro tra veicoli con dinamica non chiarita, opera la presunzione di pari responsabilità, superabile solo con prova liberatoria piena; se manca la prova dell'esclusiva responsabilità altrui, la domanda non può essere rigettata integralmente ma va decisa coerentemente con il concorso presunto.
art. 132, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulla responsabilità del sinistro.
art. 167 c.p.c.
Richiamato in relazione alle decadenze difensive e alla contestazione dei fatti.
art. 346 c.p.c.
Richiamato sulla sorte delle domande ed eccezioni non riproposte in appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre ultrapetizione.
art. 232 c.p.c.
Richiamato in tema di mancata risposta all'interrogatorio formale e relativi effetti probatori.
art. 2735 c.c.
Richiamato sulla confessione stragiudiziale.
art. 2699 c.c.
Richiamato sulla fede privilegiata dell'atto pubblico.
art. 2700 c.c.
Richiamato sull'efficacia probatoria dell'atto pubblico limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.
art. 149 Codice delle assicurazioni
Richiamato solo per escludere che la controversia riguardasse l'indennizzo diretto.
art. 1227, comma 1, c.c.
Richiamato dalla Corte a supporto del principio secondo cui il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, purché risultino allegati i fatti rilevanti.
Massime di principio
- In tema di scontro tra veicoli, quando la dinamica non sia accertabile con sufficiente certezza, opera la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c.; la presunzione è superabile solo con prova liberatoria piena circa l'esclusiva colpa dell'altro conducente e l'adozione, da parte del danneggiato, di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
- Se il giudice di merito riconosce l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., non può poi rigettare integralmente la domanda risarcitoria per mera incertezza sulla dinamica, dovendo invece pronunciare una decisione coerente con il concorso presunto di responsabilità.
- Il concorso di colpa del danneggiato non costituisce eccezione in senso proprio e può essere valutato anche d'ufficio dal giudice, purché siano stati ritualmente allegati i fatti dai quali desumerlo; tuttavia la rilevabilità officiosa non consente di far valere la questione in ogni stato e grado senza specifica censura della decisione di primo grado.
- Il ricorso per cassazione che censuri la lettura dell'atto di appello o il contenuto delle difese deve rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo il testo o le parti rilevanti dell'atto processuale su cui si fonda la censura.
- Le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze fattuali sono inammissibili in cassazione, quando si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito.
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