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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto nel 2010, si era allontanato dall'Italia ed era rimasto in Tunisia per oltre dieci anni. Dopo avere ottenuto dall'Ambasciata italiana a Tunisi un visto di reingresso, era entrato nuovamente in Italia e aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, documentando lo svolgimento di attività lavorativa. La Questura aveva preannunciato il rigetto, richiamando la lunga assenza dal territorio nazionale, e successivamente aveva respinto l'istanza anche in ragione della revoca del visto di reingresso disposta dall'Ambasciata. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 97 Cost. e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza e legittimo affidamento; ha lamentato carenza e contraddittorietà dei presupposti, sostenendo che l'Amministrazione conoscesse la sua assenza decennale quando gli aveva rilasciato il visto, che non vi fosse stata alcuna condotta fraudolenta e che l'eventuale errore dell'Ambasciata non potesse ricadere su di lui. Ha inoltre sostenuto che la Questura, acquisendo la domanda di permesso senza segnalare tempestivamente il problema, avesse ingenerato un affidamento sulla possibilità di permanere in Italia e che la successiva revoca del visto, non notificata e intervenuta dopo il suo utilizzo, fosse irrilevante o illegittima.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pacifica l'assenza del ricorrente dall'Italia per oltre dieci anni e ha affermato che una cesura temporale di tale durata esclude la continuità propria degli istituti del rinnovo e della proroga. È stato quindi correttamente richiamato l'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, che impedisce il rinnovo o la proroga del permesso quando lo straniero abbia interrotto il soggiorno per oltre sei mesi, salvo obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi; tali motivi non erano stati né specificamente dedotti né provati. Il rientro richiedeva pertanto un regolare titolo di ingresso. Il visto originariamente rilasciato dall'Ambasciata era stato revocato prima della decisione della Questura; la revoca, conosciuta dal ricorrente almeno con la notifica del diniego e non impugnata, era divenuta intangibile e costituiva un presupposto idoneo a sorreggere il diniego. Quest'ultimo aveva natura vincolata. I principi di buona fede e affidamento non sono stati ritenuti idonei a fondare l'annullamento del provvedimento, potendo eventualmente rilevare nell'ambito di una domanda risarcitoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00 per spese di lite, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi

    La protratta assenza dal territorio italiano, non accompagnata dalla deduzione e prova di gravi e comprovati motivi, esclude la continuità necessaria per il rinnovo o la proroga del permesso e impone il possesso di un regolare titolo per il reingresso.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il richiamo alla norma non ha condotto all'accoglimento: lo svolgimento di attività lavorativa e i principi di affidamento non superano il difetto del presupposto costituito dalla revoca del visto e dalla conseguente natura vincolata del diniego.

  • art. 97 Cost.

    Il riferimento ai principi di buon andamento e correttezza dell'amministrazione è stato ritenuto inidoneo a incidere sulla legittimità del diniego vincolato.

Massime di principio

  • L'assenza dello straniero dal territorio italiano per oltre sei mesi, o per il periodo previsto dalla norma per i permessi di durata almeno biennale, interrompe la continuità presupposta dal rinnovo o dalla proroga del permesso di soggiorno, salvo che siano dedotti e provati gravi e comprovati motivi.
  • Quando il precedente soggiorno sia divenuto privo di continuità per una protratta permanenza all'estero, il successivo rientro in Italia richiede un regolare titolo di ingresso e non consente di ottenere il permesso mediante una mera prosecuzione del precedente rapporto di soggiorno.
  • La revoca del visto di reingresso, divenuta non più contestabile perché non impugnata dopo la sua conoscenza, può costituire il presupposto del diniego del permesso di soggiorno; in presenza di tale presupposto il diniego ha natura vincolata.
  • I principi di buona fede e legittimo affidamento, quando non incidono sull'insussistenza dei presupposti vincolanti per il rilascio del titolo di soggiorno, non determinano l'illegittimità del diniego e possono eventualmente rilevare sul piano risarcitorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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