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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11562/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente)

La controversia

La società di mutuo soccorso aveva ottenuto in origine l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poi revocata dal giudice. Dopo il rigetto dell’opposizione proposta contro la revoca, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo ha sostenuto che, nel processo civile, la revoca dell’ammissione disposta dal consiglio dell’ordine sarebbe possibile solo per sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali, e non anche perché il giudice ritenga insussistenti ab origine i presupposti. Con il secondo ha dedotto che, essendo una società di mutuo soccorso senza scopo di lucro, avrebbe diritto alla disciplina speciale che la parifica alle opere pie e, comunque, all’ammissione al patrocinio prevista per gli enti non lucrativi, lamentando l’erronea esclusione di tale regime da parte del giudice. Con il terzo ha contestato la qualificazione della propria attività come attività economica in senso proprio, sostenendo che la raccolta di quote associative e l’erogazione di prestazioni mutualistiche non integrano attività imprenditoriale o lucrativa. Con il quarto ha chiesto che l’art. 119 d.P.R. n. 115/2002 fosse interpretato alla luce della disciplina degli enti non commerciali e delle ONLUS, deducendo che anche gli enti mutualistici possono svolgere attività economiche solo strumentali allo scopo sociale, senza perdere la loro natura non lucrativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la revoca dell’ammissione anche quando il giudice accerti l’insussistenza originaria dei presupposti. Ha invece accolto i motivi secondo, terzo e quarto nei limiti indicati, affermando che le società di mutuo soccorso rientrano tra gli enti non lucrativi cui può applicarsi l’art. 119 d.P.R. n. 115/2002, ma che il concetto di attività economica non può essere inteso in modo così ampio da ricomprendere ogni attività mutualistica con copertura dei costi tramite quote dei soci. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Padova, in diversa persona, per un nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato, secondo cui l’attività economica rilevante ai fini dell’esclusione dall’agevolazione coincide con il perseguimento di un fine lucrativo mediante organizzazione produttiva, non con la mera erogazione di servizi mutualistici non lucrativi.

Norme richiamate

  • art. 112 d.P.R. n. 115/2002

    nel processo penale disciplina la revoca del patrocinio, con logica diversa rispetto al processo civile; non è la base applicabile al caso in esame se non per raffronto sistematico

  • art. 119 d.P.R. n. 115/2002

    riconosce il patrocinio a spese dello Stato agli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, alle condizioni previste per le persone fisiche

  • art. 126 d.P.R. n. 115/2002

    l’ammissione disposta dal consiglio dell’ordine ha natura anticipata e provvisoria

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    consente la revoca del beneficio sia per mutamento delle condizioni reddituali sia quando emerga l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, oltre che in caso di mala fede o colpa grave

  • art. 1 l. n. 3818/1886

    le società di mutuo soccorso non hanno finalità di lucro e perseguono finalità di interesse generale mediante attività riservate ai soci e ai loro familiari conviventi

  • art. 2 l. n. 3818/1886

    vieta alle società di mutuo soccorso lo svolgimento di attività diverse e, in ogni caso, di attività d’impresa

  • art. 9 l. n. 3818/1886

    "La parificazione alle Opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo, e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi"

    il rinvio al regime di parificazione per il gratuito patrocinio è ritenuto ancora vigente per le società di mutuo soccorso

  • art. 23 d.l. n. 179/2012

    ha delimitato l’ambito operativo delle società di mutuo soccorso senza incidere sulla previsione di cui all’art. 9 della legge del 1886

  • art. 42 d.lgs. n. 117/2017

    rinvia alle società di mutuo soccorso alla l. n. 3818/1886, confermandone la persistente rilevanza nel terzo settore

  • art. 4 d.lgs. n. 117/2017

    colloca le società di mutuo soccorso nell’alveo degli enti del terzo settore privi di scopo di lucro

  • art. 5 d.lgs. n. 117/2017

    enumera attività di interesse generale compatibili con la natura non lucrativa degli enti del terzo settore

  • art. 6 d.lgs. n. 117/2017

    consente attività diverse solo se secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale

  • art. 7 d.lgs. n. 117/2017

    disciplina la raccolta fondi come attività finalizzata a finanziare le attività di interesse generale senza corrispettività

  • art. 10 d.lgs. n. 460/1997

    richiamato come definizione utile del fine solidaristico delle ONLUS, anche quando le prestazioni siano rese dietro corrispettivo, purché manchi il perseguimento di lucro mediante distribuzione di utili o impiego in attività estranee

  • art. 11 d.lgs. n. 460/1997

    richiamato in correlazione alla disciplina degli enti non commerciali e delle ONLUS

  • artt. 2 e 3 Cost.

    richiamati a sostegno della funzione di rimozione degli ostacoli economici e del principio di uguaglianza nella disciplina del patrocinio

  • art. 24 Cost.

    il patrocinio a spese dello Stato è funzionale all’effettività del diritto di difesa

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per ricordare che restano fermi i presupposti generali di accesso al beneficio anche per gli enti

  • art. 77 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme all’art. 76 come parametro generale per l’ammissione al patrocinio

  • art. 30 l. n. 328/2000

    richiamato per evidenziare l’abrogazione del sistema delle opere pie

  • art. 1 d.l. n. 179/2009

    ha mantenuto in vigore la l. n. 3818/1886 tra le disposizioni non abrogate

  • art. 25 l. n. 6972/1890

    citato come disciplina originaria del gratuito patrocinio delle istituzioni di assistenza, non più applicabile in via diretta

Massime di principio

  • Nel processo civile la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta non solo per il sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali, ma anche quando il giudice accerti che i presupposti per l’ammissione mancavano originariamente.
  • L’ammissione disposta dal consiglio dell’ordine ha natura provvisoria e non impedisce al giudice del procedimento di verificare la sussistenza effettiva dei presupposti previsti dalla legge.
  • Le società di mutuo soccorso, in quanto enti senza fine di lucro inseriti nell’area del terzo settore, non vanno assimilate automaticamente alle antiche opere pie; tuttavia possono beneficiare della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per gli enti non lucrativi, se ricorrono gli ulteriori presupposti di legge.
  • Ai fini dell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002, il concetto di attività economica non coincide con qualsiasi attività organizzata o con la semplice copertura dei costi mediante contributi dei soci; occorre invece una reale attività orientata al profitto con organizzazione produttiva.
  • Per escludere l’accesso al patrocinio degli enti non lucrativi non basta richiamare in astratto la presenza di ricavi o di un equilibrio economico di gestione, ma occorre accertare concretamente un fine di lucro, la distribuzione degli utili o l’impiego delle risorse in attività diverse da quelle istituzionali o connesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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