Sentenza n. 123/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 252/2024 in data 21 marzo 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione di € 3.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., al giudicato formatosi sulla sentenza n. 252/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della sentenza nonostante la notificazione al Ministero il 27 marzo 2024, il passaggio in giudicato certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Parma e il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali. Ha chiesto l’ordine di accredito dell’importo dovuto, nonché la fissazione di una somma di denaro per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omesso adempimento. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni dalla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112-114 c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, nonché l’adozione di misure sostitutive e coercitive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di determinare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata determinata mediante applicazione degli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dal giudicato del giudice ordinario quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione, pur regolarmente destinataria della notificazione della pronuncia, ometta di adempiere agli obblighi in essa stabiliti.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza esecuzione del provvedimento giurisdizionale integra un presupposto per l’esperimento dell’azione di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, incaricandolo di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
- La somma dovuta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo oggetto del giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
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