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Sentenza

Sentenza n. 1788/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 807 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.02.2024.

Giustizia amministrativa202504458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione il 12 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 30 luglio 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, nella misura di 500 euro annui, condannando il Ministero a renderla disponibile nel rispetto dei vincoli di legge. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'obbligo non è stato adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di completa esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era validamente formatosi, che il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni era decorso e che l'inadempimento risultava documentato e non era stato contestato dall'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero e agli uffici scolastici intimati di dare completa esecuzione alla sentenza civile, per la parte relativa alla carta docente, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. L'amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine entro cui completare le procedure necessarie all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale passato in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione può essere ritenuto provato sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente quando l'amministrazione, pur costituita, non contesti specificamente il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia; quando svolge le funzioni commissariali nell'ambito dei propri compiti istituzionali, può essere esclusa la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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