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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28472/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da più condomìni e condomini per asseriti danni agli immobili di loro proprietà, che deducevano causati da lavori eseguiti su cespiti riconducibili alla società ricorrente. I lavori erano stati affidati in appalto dalla società a un'impresa appaltatrice, poi in liquidazione, che a sua volta aveva subappaltato ad altra impresa; erano inoltre stati conferiti incarichi professionali a tecnici. Nei gradi di merito era intervenuta anche la disciplina delle coperture assicurative: una compagnia era stata condannata a tenere indenne l'appaltatrice nei limiti del massimale, un'altra aveva dichiarato di avere già corrisposto quanto dovuto, liberando il massimale. In cassazione la società ricorrente aveva proposto ricorso principale affidato a sette motivi, mentre i resistenti avevano proposto ricorso incidentale. Successivamente, tuttavia, sia il ricorso principale sia quello incidentale sono stati oggetto di rinuncia con accettazione reciproca. Un assicuratore ha depositato atto di non accettazione della rinuncia chiedendo la liquidazione delle spese, sostenendo di avere interesse a difendere la decisione per l'eventuale incidenza sulle spese di lite; la Corte ha escluso tale interesse, osservando che non risultava allegato né dimostrato che una diversa regolazione delle spese potesse incidere sul massimale già definito e non impugnato. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di rinuncia al ricorso, la condanna alle spese della parte che ha dato causa al giudizio è rimessa al potere discrezionale del giudice ex art. 391, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, ritenendola validamente operante nonostante un errore materiale nella rinuncia principale circa l'indicazione di un nominativo, errore giudicato non ostativo perché chiaramente riconoscibile dal contesto e dalle sottoscrizioni. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha anche escluso la liquidazione delle spese in favore della compagnia assicuratrice che aveva dichiarato di non accettare la rinuncia, ritenendo insussistente un concreto interesse processuale a resistere, poiché le statuizioni sul massimale assicurativo e sulla compensazione/liquidazione delle spese nei confronti dell'assicurata non erano state impugnate e non risultava alcuna specifica allegazione di pregiudizio. La Corte ha richiamato l'art. 391, comma 2, c.p.c. per affermare che, in presenza di rinuncia, la condanna alle spese della parte che ha dato causa al giudizio è affidata al potere discrezionale del giudice.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    "può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese"

    La condanna alle spese in caso di rinuncia al ricorso non è automatica, ma rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; la Corte ne fa applicazione per negare la liquidazione delle spese al soggetto che aveva solo formalmente resistito senza un concreto interesse processuale.

Massime di principio

  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, anche se accompagnata da accettazione reciproca, l'estinzione del giudizio può essere dichiarata quando la rinuncia sia riconoscibile come validamente proveniente dalle parti, senza che un mero errore materiale nell'indicazione di un nominativo ne impedisca l'efficacia se il contesto ne chiarisce l'identità.
  • La parte evocata in giudizio in sede di legittimità come litis denuntiatio o per effetto del pregresso litisconsorzio processuale non ha diritto automatico alla liquidazione delle spese se non dimostra un concreto interesse a resistere al ricorso e un effettivo pregiudizio potenziale derivante dall'eventuale cassazione.
  • Quando le statuizioni sul massimale assicurativo e sulla regolazione delle spese nei rapporti tra assicuratore e assicurata non sono impugnate, non può ritenersi che una diversa sorte del ricorso incida di per sé sul limite di copertura, né che ciò fondi un autonomo interesse dell'assicuratore alla prosecuzione del giudizio.
  • L'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale nella condanna alle spese a seguito di rinuncia al ricorso, sicché la parte che chiede le spese deve comunque dimostrare le ragioni concrete della propria difesa nel giudizio estinto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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