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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27989/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale da un soggetto che rivendicava la proprietà di un appartamento sito in Bagheria. In via principale chiedeva l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce a una scrittura privata del 6 novembre 1975, che secondo la sua prospettazione aveva trasferito l'immobile; in subordine domandava dichiararsi il proprio acquisto per usucapione, sostenendo di avere posseduto il bene per oltre vent'anni. Alcuni convenuti eccepivano la prescrizione, contestavano che la scrittura fosse idonea a trasferire la proprietà, deducevano nullità, risoluzione e simulazione del preliminare, nonché l'assenza di un possesso utile ad usucapionem. Il Tribunale accoglieva la domanda di usucapione, mentre in appello la Corte territoriale confermava la decisione, ritenendo non idonei ad interrompere il termine ventennale alcuni precedenti giudizi di rilascio e reputando infondate anche le censure sulla prova del possesso e sulla prescrizione dell'azione di accertamento dell'autenticità. Nel ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso l'efficacia interruttiva della domanda giudiziale di rilascio proposta in precedenza, benché essa fosse comunque diretta al recupero del bene e fosse stata notificata prima del compimento del ventennio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1158 c.c., per asserito mancato assolvimento dell'onere della prova sul possesso utile ad usucapire; 3) violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e dell'art. 1350 c.c. in tema di disconoscimento della fotocopia parziale della scrittura e di verificazione; 4) violazione degli artt. 2658 e 2643 c.c. e dell'art. 101 c.p.c. per aver attribuito rilievo alla scrittura privata in difetto dell'originale o di copia conforme. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che, ai fini dell'usucapione, interrompe il termine sia il venir meno del possesso, sia la proposizione di una domanda giudiziale diretta al recupero del bene nei confronti del possessore; tale effetto può derivare anche da domande giudiziali irritualmente proposte o affette da vizi processuali, purché l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario e sia sostanzialmente rivolto a interrompere il possesso. La Corte d'appello, dunque, aveva errato nell'escludere in astratto ogni efficacia interruttiva alla domanda di rilascio solo perché ritenuta nuova e inammissibile in appello, senza verificare se, per il suo contenuto, fosse idonea a incidere sul possesso. Il secondo motivo è stato respinto perché generico e non autosufficiente. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati irrilevanti, poiché la decisione impugnata non fondava l'acquisto sulla scrittura privata del 1975, ma esclusivamente sul possesso ventennale. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame della questione interruttiva e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e ha dichiarato privi di rilevanza il terzo e il quarto, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'usucapione e non sul trasferimento derivativo tramite scrittura privata. La sentenza della Corte d'appello di Palermo è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, affinché verifichi se la precedente domanda di rilascio fosse, per il suo contenuto, idonea a interrompere il termine utile per usucapire. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    disciplinando l'usucapione, richiede il possesso continuato per il tempo previsto; il decorso del termine può essere interrotto da atti idonei a far cessare lo stato di inerzia del proprietario.

  • art. 1165 c.c.

    in tema di usucapione richiama, per quanto compatibili, le norme sulla prescrizione, compresa quella sull'interruzione per atto giudiziale.

  • art. 2943 c.c.

    l'interruzione della prescrizione si produce anche per effetto della domanda giudiziale; la Corte estende il principio agli atti giudiziali idonei a manifestare l'esercizio del diritto, anche se processualmente irregolari o inammissibili.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere probatorio; la doglianza è respinta perché formulata in modo generico e non autosufficiente.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in tema di disconoscimento della scrittura privata e dei suoi effetti processuali.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato per l'efficacia del riconoscimento o della mancata contestazione della scrittura privata; la censura è ritenuta irrilevante rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla forma scritta dei contratti traslativi immobiliari e al valore della scrittura privata.

  • art. 2658 c.c.

    richiamato in relazione alla trascrizione e ai documenti necessari; la censura è reputata irrilevante.

  • art. 2643 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di atti soggetti a trascrizione; la questione non incide sulla ratio della decisione.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione al contraddittorio; la censura è comunque assorbita dall'irrilevanza del motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • In materia di usucapione, il termine ventennale può essere interrotto non solo da un atto materiale di privazione del possesso, ma anche da una domanda giudiziale diretta al recupero del bene, purché rivolta contro il possessore e idonea, per contenuto, a manifestare l'esercizio del diritto del proprietario.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione acquisitiva non è escluso dalla sola circostanza che la domanda sia processualmente irregolare, nuova o inammissibile, se l'atto è stato comunque notificato e ha portato a conoscenza del destinatario la volontà del titolare di recuperare il bene.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, il motivo che deduce violazione dell'onere della prova deve essere specifico, autosufficiente e mirare con precisione alla parte della decisione effettivamente censurata; censure generiche o disarticolate non possono essere accolte.
  • I motivi di ricorso che non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono irrilevanti e devono essere disattesi, anche se prospettano questioni astrattamente pertinenti al rapporto sostanziale.
  • Quando il giudice di merito decide la controversia sulla base dell'usucapione e non sul trasferimento derivativo da una scrittura privata, le censure relative alla validità o autenticità del documento non incidono sulla decisione e sono pertanto prive di decisività.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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