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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32065/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che, esclusa la recidiva contestata, aveva confermato nel resto la condanna per i reati indicati nell'art. 497-bis c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso l'istituto sulla base delle concrete modalità della condotta, della sua offensività e dell'inserimento del fatto in un più ampio progetto criminoso. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. Anche tale censura è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza impugnata era priva di evidenti illogicità e aveva valorizzato elementi ritenuti decisivi, tra cui le modalità della condotta, la quantità di beni di sospetta provenienza delittuosa, il grado del dolo e la spiccata capacità a delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., poiché la motivazione della Corte di appello risultava logicamente coerente e fondata sulle modalità e sull'offensività concreta della condotta, nonché sul suo inserimento in un più ampio progetto criminoso. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente il riferimento agli elementi decisivi o rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma in relazione alla quale era stata confermata la condanna di merito; il testo non specifica ulteriormente le condotte contestate.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa motivatamente in considerazione delle concrete modalità della condotta, della sua offensività e del suo inserimento in un più ampio progetto criminoso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda il contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; il controllo di legittimità resta circoscritto all'esistenza di un apparato argomentativo logico.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    La Corte richiama la disposizione nel valutare l'assenza di un vizio della motivazione riconducibile alla censura dedotta.

Massime di principio

  • Il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente e non consente una nuova valutazione della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere motivata facendo riferimento alle concrete modalità della condotta, alla sua offensività e al suo inserimento in un più ampio progetto criminoso.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti; è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La censura in cassazione relativa al diniego delle attenuanti generiche è inammissibile o manifestamente infondata quando la decisione di merito esponga una motivazione priva di evidenti illogicità e fondata su elementi concreti, quali modalità della condotta, quantità dei beni di sospetta provenienza delittuosa, grado del dolo e capacità a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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