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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34981/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare per presunta violazione dei termini di durata della custodia cautelare. PISANO sosteneva che il termine di fase per la custodia cautelare si sarebbe dovuto computare in relazione alla richiesta di ammissione al rito abbreviato (dies a quo dalla presentazione della richiesta) e che, non essendo intervenuta l'ordinanza ammissiva entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della misura, il termine doveva considerarsi consumato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e l'ha dichiarato inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il decreto che dispone il giudizio chiude la fase delle indagini preliminari e apre la fase del giudizio; se successivamente viene emessa l'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato, i termini di custodia relativi alla fase del giudizio si adeguano ai termini propri del rito abbreviato, ma l'ordinanza ammissiva non retroagisce a costituire il termine finale delle indagini preliminari. Nel caso concreto il decreto che disponeva il giudizio (1 luglio 2021) aveva aperto il nuovo termine semestrale ai sensi dell'art.303 comma 1 lett.b n.1 c.p.p.; l'istanza di ammissione al rito abbreviato risultava ammessa il 14 ottobre 2021 e da quella data decorreva il termine trimestrale di cui all'art.303 comma 1 lett.bis n.1 c.p.p.; la pronuncia di merito del 17 dicembre 2021 è intervenuta nei termini. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.303 c.p.p.

    comma 1 lett.b n.1 e comma 1 lett.bis n.1

    Il decreto che dispone il giudizio chiude la fase delle indagini preliminari e apre la fase del giudizio, per la quale decorrono i termini previsti dall'art.303; se successivamente è ammesso il rito abbreviato i termini della fase del giudizio si adeguano a quelli più brevi del rito speciale, ma non si può retroagire a far decorrere dalla richiesta momenti diversi rispetto a quanto stabilito dal decreto che dispone il giudizio.

  • art.438 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente a supporto della contestazione processuale, ma non decisiva nella motivazione della Corte, che ha invece fatto affidamento sulla disciplina dei termini di fase di cui all'art.303 e sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art.453 c.p.p.

    Richiamato nel gravame dall'appellante insieme ad altre norme procedurali; la Corte non ha fondato la decisione su questa norma ma sulla distinzione tra termine ad quem delle indagini e decorrenza della fase del giudizio.

  • art.458 c.p.p.

    Richiamato nella discussione giurisprudenziale sulla decorrenza dei termini quando si procede a giudizio immediato e sulla funzione del decreto di fissazione dell'udienza; la Corte ha distinto tra decreto che dispone il giudizio (che apre la fase del giudizio) e la successiva ordinanza che ammette il rito abbreviato.

  • Cass. Sez. U. n.30200/2011 (S.U.)

    Parziale richiamo della massima ufficiale e della motivazione

    Le Sezioni Unite hanno affermato che, per il calcolo dei termini massimi di durata della custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (in particolare quando il rito si innesta su richiesta di giudizio immediato), il dies a quo per i termini propri del giudizio abbreviato è l'ordinanza che ammette il rito; tuttavia la stessa pronuncia precisa che il decreto che dispone il giudizio costituisce comunque termine ad quem per le indagini preliminari e termine a quo per la fase del giudizio, perciò l'ordinanza ammissiva non retroagisce a chiudere le indagini.

Massime di principio

  • Il decreto che dispone il giudizio (anche immediato) chiude la fase delle indagini preliminari e apre la fase del giudizio: da quel momento decorrono i termini di fase previsti dall'art.303 c.p.p.
  • Se il rito abbreviato viene ammesso con successiva ordinanza, i termini di custodia relativi alla fase del giudizio si commisurano ai termini più brevi del rito abbreviato, ma l'ordinanza ammissiva non retroagisce a sostituire il termine finale delle indagini preliminari già determinato dal decreto che dispone il giudizio.
  • Per valutare la durata lecita della custodia cautelare bisogna calcolare separatamente il termine ad quem delle indagini preliminari (decreto che dispone il giudizio) e il nuovo termine della fase del giudizio (semestre previsto dall'art.303 e, se ammesso il rito abbreviato, il termine specifico di quel rito).
  • La mera presentazione della richiesta di ammissione al rito abbreviato non fa decorrere i termini propri del rito speciale: ai fini del computo dei termini utili alla custodia conta l'atto giurisdizionale di ammissione.
  • In situazioni simili conviene documentare con precisione le date fondamentali (data del decreto che dispone il giudizio, data di eventuale ordinanza ammissiva del rito abbreviato, data di pronuncia) e richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite per chiarire quale momento costituisca dies a quo e quale termine ad quem.

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