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Ordinanza

Ordinanza n. 451/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 206 del 21 ottobre 2025, con cui AreaCom ha aggiudicato, in favore di GSA, il Lotto n. 2 della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo”; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli relativi alla valutazione delle offerte e all'eventuale verifica di anomalia dell’offerta di GSA, allo stato non conosciuti; - della comunicazione del 5 novembre 2025, con cui la Centrale di Committenza ha reso noto agli operatori economici concorrenti che le offerte non sarebbero state rese momentaneamente disponibili; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora conosciuto o conoscibile; e per il subentro del Consorzio nell’aggiudicazione e nell'esecuzione contrattuale, previa declaratoria d’inefficacia dell'Accordo Quadro eventualmente medio tempore stipulato con GSA; oltre che per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte del Consorzio Evolve, nonché per la condanna, ex artt. 46, comma 2, e 63 e 64 cpa della Centrale di Committenza all’ostensione di tutti gli atti richiesti dal Consorzio Evolve con istanza di accesso agli atti del 5 novembre 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Evolve Consorzio Stabile il 6 marzo 2026: per l’annullamento: - degli stessi provvedimenti impugnati col ricorso principale; e per il subentro del Consorzio nell’aggiudicazione e nell’esecuzione contrattuale, previa declaratoria d’inefficacia dell’Accordo Quadro eventualmente medio tempore stipulato con GSA; oltre che per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte del Consorzio Evolve. Per quanto riguarda il ricorso per l’accesso, proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. e depositato da Evolve Consorzio Stabile in data 13 febbraio 2026: - per ottenere, inter alia, l’accertamento dell’illegittimità del diniego parziale opposto dall’Agenzia all’accesso richiesto da Evolve con l’istanza del 5 novembre 2025 e, comunque, l’illegittimità del contegno di AreaCom, per essere stato assunto detto diniego parziale in violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Per quanto riguarda i motivi aggiunti relativi al ricorso per l’accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., depositati in data 27 febbraio 2026: per l’annullamento: - del verbale recante esito richiesta oscuramento offerte tecniche.

Giustizia amministrativa202500591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: verbale di accoglimento della richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con conseguente accesso parziale alla documentazione di gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio ricorrente, risultato secondo classificato nei lotti 1 e 2 e aggiudicatario del lotto 3, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2 in favore dell’aggiudicataria, deducendo violazione degli artt. 3, 95, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023, dei principi di buon andamento, economicità, trasparenza e correttezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza. In via accessoria e con ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto l’ostensione dell’offerta tecnica e della documentazione amministrativa ed economica dell’aggiudicataria. L’amministrazione aveva inizialmente sospeso la trasmissione delle offerte per valutare le richieste di oscuramento e, con verbale del 17 febbraio 2026, aveva recepito integralmente il parere di un esperto, accogliendo la richiesta dell’aggiudicataria di oscurare ampie parti dell’offerta tecnica. Il Consorzio ha contestato l’oscuramento rilevando che le motivazioni erano generiche, stereotipate e non riferite puntualmente ai diversi contenuti dell’offerta; ha inoltre evidenziato che alcune sezioni riguardavano elementi ordinari dell’organizzazione del servizio, esperienze professionali, formazione, pari opportunità e assenza di discriminazioni, non riconducibili a segreti tecnici o commerciali. Ha quindi chiesto l’annullamento del verbale di oscuramento e l’accertamento del proprio diritto di accesso.

La decisione

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso per l’accesso. Ha ritenuto illegittimo l’oscuramento esteso disposto da AreaCom perché fondato su una motivazione per relationem stereotipata e priva di un esame puntuale delle singole parti dell’offerta, nonché contraddittorio, avendo reso pubbliche alcune componenti di una determinata sezione e oscurato le altre. Il giudice ha escluso che costituiscano segreti tecnici o commerciali le parti relative all’organigramma e all’organizzazione del servizio, ai riscontri gestionali e operativi, agli elementi chiave salvo il punto 2.1.2.3, alle procedure operative, alle esperienze pregresse del responsabile, alla rotazione e sostituzione del personale, al sistema di rilevazione delle presenze, al programma formativo, al tempo di formazione, alla percentuale di donne in ruoli apicali e all’assenza di verbali di discriminazione. Tali elementi descrivono modalità organizzative e l’utilizzo di sistemi normalmente disponibili sul mercato, privi di esclusiva e non idonei a dimostrare un vantaggio competitivo qualificato. Il giudice ha tuttavia confermato l’oscuramento del punto 2.1.2.3 e dell’intera sezione relativa ai sistemi e alle procedure di supervisione e controllo, ritenendoli riconducibili a sistemi e modalità elaborati nel corso dell’esperienza dell’impresa e quindi al suo know-how aziendale. Ha precisato che devono comunque essere oscurati eventuali dati personali sensibili presenti nelle parti da ostendere. AreaCom è stata obbligata a consentire visione ed estrazione di copia dell’offerta tecnica nelle parti individuate, a partire dal quindicesimo giorno dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza ed entro i successivi quindici giorni. AreaCom e l’aggiudicataria sono state condannate, ciascuna, al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per le spese della fase di accesso.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dell’accesso nelle procedure di gara impone di interpretare restrittivamente le deroghe fondate su segreti tecnici o commerciali e consente l’oscuramento soltanto per le parti effettivamente coperte da una riservatezza qualificata.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    L’esclusione dall’accesso all’offerta tecnica o economica richiede una dichiarazione motivata dell’operatore interessato e la prova che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

    La qualifica di segreto tecnico o commerciale richiede segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e misure ragionevoli di protezione. Non è sufficiente il generico richiamo al know-how o alla natura aziendale delle informazioni.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda relativa all’accesso agli atti; nel caso concreto il giudice ha esaminato il ricorso contro l’oscuramento e ha ordinato l’ostensione parziale dell’offerta.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta utilizzata per la gara.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza della componente tecnica.

  • art. 22 l. 241/1990

    Il diritto di accesso riguarda i documenti detenuti dall’amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse; le limitazioni sono tipiche e tassative.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara l’oscuramento dell’offerta tecnica per segreti tecnici o commerciali costituisce un’eccezione al principio di trasparenza e deve essere interpretato restrittivamente; non è sufficiente una generica dichiarazione dell’operatore economico circa la natura riservata o costituente know-how delle informazioni.
  • La sottrazione all’accesso richiede che l’operatore individui puntualmente le specifiche informazioni riservate e dimostri, secondo i requisiti dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005, la loro segretezza oggettiva, il valore economico derivante dalla segretezza e l’adozione di misure ragionevoli per mantenerla.
  • La stazione appaltante deve motivare l’oscuramento con riferimento concreto alle singole parti dell’offerta, differenziando contenuti eterogenei; il recepimento per relationem di una valutazione stereotipata e non puntuale non è sufficiente a giustificare l’oscuramento di ampie porzioni dell’offerta.
  • Le ordinarie modalità organizzative del servizio e l’impiego di strumenti o software normalmente disponibili sul mercato, privi di diritti di esclusiva, non costituiscono di per sé segreti tecnici o commerciali, anche quando siano inseriti nell’offerta tecnica e contribuiscano alla valutazione qualitativa.
  • Le parti dell’offerta che descrivono sistemi e procedure elaborati attraverso una specifica esperienza aziendale e idonei a procurare un vantaggio competitivo possono essere legittimamente oscurate, purché la loro riconducibilità al know-how sia concretamente motivata e verificata.
  • L’accesso all’offerta tecnica deve essere bilanciato con la tutela dei dati personali eventualmente contenuti nel documento: le parti ostensibili possono essere rese accessibili, mantenendo l’oscuramento dei dati personali sensibili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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