Cassazione Penale, Sentenza n. 22938/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva negato la continuazione tra più condanne irrevocabili, deducendo nullità per violazione e errata applicazione dell'art. 81 c.p. nonché vizi motivazionali. La difesa sosteneva che la Corte aveva errato nel non applicare la continuazione nonostante fosse stata prodotta documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza e la presa in carico presso il Ser.T (documentazione del 2009). Si contestava inoltre l'uso da parte del giudice delle numerose condanne pregresse come indice di uno "stile di vita" delinquenziale, e si osservava che il giudice avrebbe potuto acquisire d'ufficio certificazioni più aggiornate per verificare la persistenza della dipendenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede una rigorosa verifica dell'esistenza di un unico progetto criminoso antecedente al primo reato; la mera omogeneità delle violazioni o la contiguità spazio-temporale non sono di per sé sufficienti. La Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione della Corte di appello, che ha considerato i numerosi precedenti (oltre 40 condanne) e la sistematicità dei comportamenti come indici di uno stile di vita volto al profitto criminale, escludendo quindi la preventiva unitaria programmazione. Quanto alla tossicodipendenza, la documentazione del 2009 è stata giudicata generica e non specifica rispetto ai reati dedotti, pertanto inidonea a provare la sussistenza di un programma criminoso unitario. È stato inoltre richiamato il principio per cui grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La norma sulla continuazione è stata interpretata nel senso che richiede la prova di un'unica deliberazione originaria (programma criminoso) per poter unire più reati; omogeneità delle condotte e contiguità spazio-temporale sono indizi ma non prova automatica della continuazione.
art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272/2005 conv. dalla legge n. 49/2006)
La valutazione dello stato di tossicodipendenza può essere considerata elemento idoneo a giustificare una preventiva unitaria programmazione per reati collegati alla dipendenza, ma tale elemento va inserito nel complesso quadro probatorio e valutato insieme alle altre condizioni richieste dalla giurisprudenza.
art. 4 d.l. n. 272/2005 conv. dalla legge n. 49/2006
art. 4 d.l. n. 272/2005 conv. dalla legge n. 49/2006
Richiamato quale fonte della modifica procedurale che ha inserito la valutazione della tossicodipendenza nella disciplina dell'esecuzione; la Corte ne trae il principio applicativo ma sottolinea la necessità di prova specifica e attuale.
art. 52 D.Lgs. 196/03
Norma richiamata solo in relazione all'osservanza della riservatezza nella diffusione del provvedimento (omissione dei dati identificativi), non decisiva ai fini della materia trattata.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova che i reati successivi siano frutto di una programmazione preventiva già esistente al momento del primo reato; omogeneità e contiguità sono indizi ma non sufficienti da soli.
- Sulla persona che invoca la continuazione grava l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino l'unicità del disegno criminoso; il mero richiamo alla contiguità cronologica o all'identità del titolo di reato non è sufficiente.
- La condizione di tossicodipendenza può giustificare la sussistenza di un programma criminoso unitario se adeguatamente documentata e collegata ai reati contestati; documentazione generica o datata può risultare inidonea.
- I numerosi precedenti e la sistematicità delle condotte sono indici che possono portare il giudice a escludere la continuazione, qualificandoli come espressione di uno stile di vita delinquenziale piuttosto che di un singolo progetto criminoso.
- La valutazione complessiva degli elementi relativi all'unicità del disegno criminoso (modalità, causali, sistematicità, abitudini di vita) è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o viziata da travisamento dei fatti.
- Il giudice non è necessariamente obbligato ad acquisire d'ufficio documentazione suppletiva per il ricorrente: spetta al condannato fornire elementi idonei e aggiornati per sostenere la richiesta di applicazione della continuazione.
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