Cassazione Penale, Sentenza n. 34216/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) per due contestazioni di bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) relative al fallimento della cooperativa "Lavoro e Futuro", lamentando l'illegalità della pena. Il vizio denunciato consisteva nel conteggio doppio della continuazione fallimentare: tale circostanza sarebbe stata utilizzata prima correttamente come aggravante nel bilanciamento con le attenuanti generiche e poi, in modo ulteriore e illegittimo, per aumentare la pena tramite l'art. 81, comma secondo, cod. pen. La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza e la rideterminazione della pena sotto i due anni per ottenere la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel rito del patteggiamento, il sindacato in Cassazione sulla quantificazione della pena è ammesso solo se sussiste una pena "illegale" nel senso rigoroso definito dalla giurisprudenza di legittimità (pena estranea al sistema sanzionatorio, diversa per genere, specie o quantità o eccedente i limiti edittali). L'errore compiuto nel calcolo della continuazione fallimentare è stato qualificato come illegittimità applicativa (errore nel metodo di calcolo) ma non come pena illegale, perché la sanzione finale di due anni e quattro mesi rientra nei limiti edittali del reato. Di conseguenza la sentenza di patteggiamento non era impugnabile per Cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende per l'inammissibilità dolente.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata è del rito di cui a questa norma.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso contro le sentenze di patteggiamento ai soli profili indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena). La Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale per le impugnazioni non consentite; norma applicata per il rigetto dell'impugnazione.
art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare
Disciplina la cosiddetta continuazione fallimentare; la giurisprudenza e la Corte hanno chiarito che questa norma ha carattere peculiare per il cumulo sanzionatorio nei reati fallimentari e deve essere valutata come fattore aggravante soggetto a bilanciamento, non come duplicabile tramite art. 81 cpv.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma generale sulla continuazione dei reati; la Corte ha ritenuto erroneo applicarla in aggiunta alla specifica disciplina della continuazione fallimentare quando la stessa è già stata considerata come aggravante.
artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.
Riferimento ai limiti edittali e alla specie/quantità della pena: la Corte ha ribadito che soltanto la violazione di tali cornici edittali determina una pena "illegale" ammessa al sindacato in Cassazione nel patteggiamento.
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per i motivi elencati dall'art. 448, comma 2-bis; tra essi l'illegalità della pena è intesa in senso rigoroso (pena estranea al sistema: diversa per genere, specie o quantità o eccedente i limiti edittali).
- Un errore di calcolo o di criterio sanzionatorio che determini una pena comunque rientrante nei limiti edittali costituisce un'illegittimità della pena e non una pena illegale: in tal caso il ricorso per cassazione è inammissibile.
- Per i reati fallimentari la continuazione ex art. 219 legge fall. va considerata secondo la disciplina peculiare prevista: va trattata come fattore aggravante soggetto a bilanciamento con le attenuanti e non va poi duplicata mediante applicazione ordinaria dell'art. 81 cod. pen.
- Se l'errore nella determinazione della pena determina una misura che eccede i limiti edittali o modifica la specie/genere della sanzione, allora il vizio è di illegittimità rilevante ai fini dell'ammissione del ricorso per cassazione.
- Nel patrocinio difensivo occorre porre attenzione al rispetto delle formalità processuali (avviso delle udienze, deleghe) ma tali vizi procedurali sono da valutare separatamente rispetto ai limiti di ammissibilità del ricorso in materia di patteggiamento.
- La Procura può impugnare la sentenza di patteggiamento per gli stessi motivi limitatamente ammessi dalla legge; omissioni relative all'applicazione di sanzioni accessorie obbligatorie (es. sanzioni fallimentari) costituiscono profili che possono essere rilevati in sede di controllo.
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