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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34541/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di energia elettrica somministrata, poi revocato in primo grado per tardività della notifica. Il tribunale ha comunque condannato la società ingiunta al pagamento della somma dovuta. In appello, la corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché il primo tentativo di notifica dell'atto di appello era stato eseguito presso un domicilio ritenuto errato del difensore della controparte e la rinnovazione della notifica era avvenuta oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. La ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 327, 156 e 291 c.p.c., sostenendo che la prima notifica, pur viziata, si sarebbe sanata con la costituzione della controparte e comunque per raggiungimento dello scopo, sicché la successiva notifica non poteva essere considerata tardiva; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 327 e 330 c.p.c., contestando l'affermazione secondo cui avrebbe dovuto verificare il mutamento del domicilio del difensore avversario, assumendo di aver fatto affidamento sul domicilio eletto e di aver comunque notificato subito presso il nuovo indirizzo extradistrettuale. La Corte di cassazione ha ritenuto che il principio di sanatoria della nullità della notifica non operi quando il mancato perfezionamento dell'impugnazione entro termine derivi dalla negligenza del notificante, il quale, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere il nuovo indirizzo del difensore avversario, risultante in atti; ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello e rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla corte territoriale. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la mancata tempestiva notifica dell'atto di appello era imputabile alla ricorrente, che non aveva adottato la normale diligenza nel verificare il domicilio effettivo del difensore della controparte, già desumibile dagli atti difensivi. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro per dedurre violazione di legge nella gestione della notificazione dell'appello.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare resta decisivo; se la rinnovazione della notifica dell'appello avviene oltre tale termine per effetto di un primo tentativo negligente, l'impugnazione è tardiva e inammissibile.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando il vizio della notificazione è imputabile alla negligenza del notificante nel reperire il corretto domicilio del difensore avversario.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione sana il vizio, ma non può elidere la tardività se il mancato perfezionamento tempestivo dipende da condotta negligente del notificante.

  • art. 330 c.p.c.

    L'elezione di domicilio e le regole sulla notificazione dell'impugnazione sono richiamate, ma la Corte precisa che il notificante deve usare ordinaria diligenza per individuare l'effettivo domicilio del difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    È richiamato come base per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione dell'atto di impugnazione è sanabile ex tunc per costituzione dell'intimato o per rinnovazione, ma tale regola non può essere utilizzata per neutralizzare un termine di impugnazione scaduto quando il difetto originario sia imputabile alla negligenza del notificante.
  • Chi notifica un atto di appello deve osservare l'ordinaria diligenza nell'individuazione del domicilio del difensore della controparte; se il nuovo indirizzo è agevolmente conoscibile dagli atti, l'errore di notifica non è scusabile.
  • La sanatoria del vizio processuale presuppone una condotta non negligente della parte che invoca il rimedio: la rinnovazione successiva non può fungere da "amnistia" per un errore evitabile che abbia determinato il superamento del termine per impugnare.
  • Quando il mutamento del domicilio del difensore risulta già percepibile con normale diligenza dagli atti del processo, il notificante non può invocare il legittimo affidamento sul domicilio originariamente indicato per sottrarsi alla conseguenza della tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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