Cassazione Penale, Sentenza n. 06496/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico di Losi nella qualità di legale rappresentante della SCU.BA. soc. coop. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge per errata applicazione dell'art. 2 c.p. in relazione all'art. 1, comma 239, L. 205/2017 (sosteneva che la norma più favorevole sul diverso regime dei finanziamenti soci nelle cooperative avrebbe escluso la rilevanza penale dei rimborsi anticipati); 2) violazione dell'art. 82 c.p.p. o, in subordine, vizio motivazionale per aver mantenuto le statuizioni civili nonostante la rinuncia della parte civile; 3) vizio motivazionale per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio e mancata rideterminazione della pena nonostante la riduzione delle condotte addebitate
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle statuizioni civili, annullandole senza rinvio, e lo ha rigettato per il resto. In particolare: - Ha ritenuto infondato il primo motivo: la Corte ha confermato che non risultano provate le operazioni qualificabili come finanziamenti infruttiferi del socio e, comunque, ha condiviso l'orientamento di legittimità secondo cui la modifica della norma civilistica sulla postergazione dei finanziamenti soci (art.1, comma 239, L.205/2017) è norma extrapenale integratrice del precetto e non incide sulla struttura essenziale del reato di bancarotta; pertanto il principio di retroattività della legge penale più favorevole (art.2 c.p.) non opera. - Ha accolto la censura relativa alle statuizioni civili: la curatela del fallimento ha revocato in modo ampio e liberatorio la costituzione di parte civile e ha rinunciato a ogni ulteriore pretesa; ciò imponeva la revoca delle statuizioni civili presenti nella sentenza di primo grado, che la Cassazione ha eliminato. - Ha ritenuto infondati i motivi relativi alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, rilevando che tali valutazioni sono di merito e non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica. Di conseguenza la condanna penale è stata confermata e le statuizioni civili annullate senza rinvio.
Norme richiamate
art. 2 cod. pen.
Principio di retroattività della legge penale più favorevole. La Corte ha ritenuto che tale principio non si applica quando la norma sopravvenuta è di carattere extrapenale e integratrice del precetto penale senza modificare la struttura essenziale del reato
art. 1, comma 239, L. 205/2017
Modifica della disciplina civilistica sulla postergazione dei finanziamenti dei soci nelle cooperative. La Corte ha considerato tale disposizione norma extrapenale integratrice del precetto e quindi non idonea a determinare applicazione retroattiva della legge più favorevole in materia penale
art. 2467 cod. civ.
Norma civilistica sulla postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci. La Corte ha richiamato la regola della postergazione come criterio che, se violato in periodo di dissesto, può integrare condotte di bancarotta distrattiva
art. 82 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti della rinuncia o revoca della costituzione di parte civile. La Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la rinuncia illimitata e incondizionata della parte civile in appello impone la revoca delle statuizioni civili
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata a proposito della sintesi dei motivi in cassazione; utilizzata per la formulazione del motivo riassuntivo
art. 25 Cost.
Richiamato in tema di garanzie penali: la Corte ha osservato che le regole civilistiche non rientrano nella garanzia penale che legittimerebbe la retroattività della norma più favorevole
art. 27 Cost.
Principio dell'individualizzazione della pena e funzione rieducativa; richiamato per giustificare la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme che disciplinano la determinazione della pena. La Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
Massime di principio
- La modifica di norme civilistiche che integrano il precetto penale (norme "extrapenali") non determina automaticamente l'applicazione retroattiva della legge più favorevole in materia penale: per poter usufruire della retroattività occorre che la norma sopravvenuta modifichi in modo diretto la fattispecie penale o abbia efficacia retroattiva
- Nei casi di contestazione di rimborsi riconducibili a presunti finanziamenti soci, grava sulla difesa l'onere di provare l'effettiva esistenza e la natura del finanziamento; se manca la prova, l'operazione può essere qualificata come distrazione rilevante ai fini penali
- La rinuncia o revoca della costituzione di parte civile in appello, quando sia illimitata e incondizionata, determina la revoca delle statuizioni civili rese in primo grado: il giudice di appello (e la Cassazione) devono eliminare le condanne civili conseguenti
- Le valutazioni sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito; la cassazione interviene solo se la decisione è manifestamente illogica, arbitraria o priva di motivazione
- In materia di bancarotta, l'anteposizione dei crediti del legale rappresentante/socio rispetto agli altri creditori in situazione di dissesto è condotta che può integrare il reato di bancarotta distrattiva se si configura come distrazione patrimoniale
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