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Sentenza

Sentenza n. 5287/2026 - Roma, Sezione 1Q

Per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; - del provvedimento n. 1247 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” adottato dall''Assessorato alla salute della regione siciliana; - dell'allegato A del provvedimento n. 1247/2022; - dell'allegato B del provvedimento n. 1247/2022; - dell'allegato C del provvedimento n. 1247/2022; - dell'allegato D del provvedimento n. 1247/2022; - delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali relative ai dati certificati dalle singole Aziende ed Enti del SSR relativamente agli anni 2015-2018 ed esposti nei modelli di rilevazione economica caricati sul sistema NSIS e comunicati al Ministero della Salute con nota prot. n. 66228 del 16/09/2019 e successiva nota prot. n. 80494 del 23/12/2019; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lett. b) della L. 228/2012, dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell''Unione Europea ex art. 267 del TFUE e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25/10/2023: - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale; - del decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Pianificazione Strategica del 21 luglio 2023 n. 741, avente ad oggetto “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sul sito istituzionale; - degli allegati A, B, C e D al decreto della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Pianificazione Strategica del 21 luglio 2023 n. 741; - di tutti gli atti presupposti e conseguenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 del D.L. 34/2023 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 53, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; nonché, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sui quesiti contenuti nei motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202301326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di quantificazione della quota di payback per gli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, gli atti regionali siciliani di individuazione della quota di payback e i relativi allegati, oltre agli atti presupposti e conseguenziali. Ha dedotto censure relative all'illegittimità costituzionale delle norme primarie disciplinanti il meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, prospettando la violazione di numerosi parametri costituzionali, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di accesso agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri posti a suo carico. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto regionale del 21 luglio 2023 di aggiornamento della quota di payback e i relativi allegati, reiterando le richieste di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale UE.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito, le questioni di legittimità costituzionale, il rinvio pregiudiziale UE e la domanda di accesso. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento alla Regione Siciliana e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha qualificato la situazione come sopravvenuto difetto di interesse, e non come cessazione della materia del contendere, poiché il versamento rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati, senza che risulti un integrale soddisfacimento dell'interesse da parte di un successivo comportamento dell'amministrazione. Il TAR ha inoltre rilevato che non erano stati ancora effettuati gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Ogni ulteriore valutazione è stata assorbita. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    La novella consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi dovuti; l'avvenuto pagamento rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati e determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale fonte degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale base dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto della disciplina sopravvenuta e quale riferimento per gli effetti dell'inadempimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Sono richiamati come fondamento della domanda di accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri di payback, domanda assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 64 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla richiesta di ordine di esibizione della documentazione non rilasciata, anch'essa non esaminata per la definizione in rito.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato quale fondamento della richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non esaminata.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non vi è un integrale soddisfacimento dell'interesse azionato da parte dell'amministrazione.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone invece che l'operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, in conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento intervenuto nel rapporto controverso.
  • Quando il ricorrente dichiara di avere eseguito una disciplina sopravvenuta che rende sostanzialmente inutile la decisione sull'annullamento degli atti impugnati, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e assorbire le ulteriori questioni di merito e pregiudiziali.
  • La mancata adozione degli adempimenti comunicativi previsti dalla disciplina sopravvenuta non impedisce, di per sé, la declaratoria di improcedibilità se il comportamento della parte ricorrente ha comunque fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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