Cassazione Penale, Sentenza n. 13046/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che, rideterminata la pena a seguito di giudizio abbreviato (mesi 3 e giorni 10 di reclusione e multa di euro 500), aveva applicato la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56-quater l. 689/81 fissando il valore di conversione in euro 50,00 per giorno. Il motivo dedotto era violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte non avrebbe indicato i criteri di ragguaglio per determinare il valore giornaliero, applicando una misura dieci volte superiore al minimo edittale di euro 5 previsto dalla norma.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il valore giornaliero di euro 50 rientri nella piena discrezionalità del giudicante, essendo la normativa prevista una forbice tra euro 5 e euro 2.500, e che il valore scelto sia molto prossimo al minimo della forbice. Inoltre il difensore, pur essendo il richiedente del beneficio, non aveva indicato elementi personali specifici che giustificassero una rideterminazione ulteriore del valore correlato alla conversione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. Si ricorda che la Corte d'appello aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena a mesi 3 e giorni 10 di reclusione (corrispondenti a 100 giorni), convertiti in euro 50/giorno per un totale di euro 5.000, cui è stata sommata la multa originaria di euro 500.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma qualificante il reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza di merito ha comminato la pena prevista da tale disposizione.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria determinando un valore giornaliero di conversione compreso tra euro 5,00 e euro 2.500,00. La Corte ha interpretato la norma come attributiva di ampia discrezionalità al giudicante nella determinazione del valore giornaliero e ha ritenuto congruo il valore applicato (euro 50,00) in assenza di elementi specifici posti dal difensore.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 71, comma 1, lett. d (che ha introdotto l'art. 56-quater)
Norma che ha introdotto/modificato la disciplina sull'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva; la Corte ha richiamato l'origine normativa dell'istituto per giustificare la finestra discrezionale nel fissare il valore giornaliero.
Massime di principio
- La determinazione del valore giornaliero per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ricade nella discrezionalità del giudice, entro la forbice normativa (euro 5,00 - euro 2.500,00).
- Per impugnare con successo la determinazione del valore di conversione è necessario dimostrare che il giudice abbia violato i criteri di valutazione o che abbia agito in modo manifestamente arbitrario, indicando elementi concreti e specifici a sostegno dell'eccezione.
- Se il valore fissato è vicino al minimo della forbice normativa, l'onere di provare l'insufficienza del parametro ricade sul richiedente il beneficio (o sul ricorrente), che dovrebbe depositare elementi personali e economici rilevanti per contestare la determinazione.
- Il calcolo della somma sostitutiva si ottiene moltiplicando i giorni di pena detentiva convertiti per il valore giornaliero stabilito; contestazioni sul risultato numerico richiedono prova di errori nel computo o nella scelta del valore unitario.
- La decisione di applicare la pena pecuniaria e il relativo valore può comportare, in caso di ricorso infondato, condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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