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Sentenza

Sentenza n. 411/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 496/2024 in data 28 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 496/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per cinque anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 496/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Deduceva l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notificazione al Ministero e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni statali. Chiedeva l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto originariamente sussistenti i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza: il giudicato del giudice ordinario era stato comprovato, l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento e risultava decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Tuttavia, nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva versato quanto dovuto. L’avvenuto pagamento ha determinato l’estinzione della pretesa sostanziale e quindi la cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché aveva adempiuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, comprese, ove occorra, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per il ritardo o l’inosservanza dell’obbligo di esecuzione, richiesta nella fattispecie ma non esaminata nel merito in ragione dell’avvenuto pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha rilevato il decorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo conformativo o patrimoniale derivante dalla pronuncia.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, consente di ravvisare il presupposto temporale per l’esperimento dell’azione di ottemperanza.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno la pretesa sostanziale all’esecuzione del giudicato.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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