Sentenza del 19/09/2017 n. 3632 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Presunzione - Valore venale in comune commercio - Aree fabbricabili - Regolamenti comunali - Delibere comunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per il Comune di utilizzare, ai fini dell’accertamento dell’imposta, i valori venali delle aree fabbricabili determinati con delibera comunale. Tali valori hanno efficacia autolimitativa del potere di accertamento soltanto se sono stati fissati nell’ambito di un apposito regolamento comunale, adottato periodicamente e per zone omogenee, con finalità di riduzione del contenzioso. In assenza di regolamento, la delibera non vincola automaticamente il Comune, ma costituisce un elemento presuntivo e un indice di valutazione, analogamente agli studi di settore o ai bollettini di quotazione. Il contribuente deve contestare sia la delibera sia i concreti valori comparativi utilizzati dall’Amministrazione.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che i valori indicati nella delibera comunale, in assenza di un regolamento avente efficacia autolimitativa, non determinano automaticamente il valore imponibile dell’area e non impediscono al Comune di procedere all’accertamento. Essi possono tuttavia essere utilizzati come elementi presuntivi, anche con riferimento a periodi precedenti, purché siano valutati insieme alle caratteristiche concrete dell’area. Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente la delibera, ma deve fornire elementi specifici idonei a dimostrare l’erroneità dei valori e dei raffronti applicati.
Norme richiamate
Norme sull’imposta comunale sugli immobili e sul valore venale delle aree fabbricabili
I Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di accertamento quando l’imposta sia stata versata su un valore non inferiore a quello predeterminato.
La determinazione comunale produce un effetto autolimitativo soltanto se effettuata mediante un regolamento comunale rispondente ai criteri previsti. In mancanza, i valori costituiscono soltanto elementi presuntivi utilizzabili nell’accertamento.
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 15555/2010
I valori di stima indicati nella delibera comunale sono assimilabili agli studi di settore e costituiscono fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza.
Le stime comunali possono essere utilizzate come indici di valutazione anche retroattivamente, senza che ciò comporti applicazione retroattiva di una disposizione di legge.
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 5068/2015
Sul contribuente grava l’onere di contrastare non soltanto il contenuto della delibera comunale, ma anche i valori di comparazione concretamente riportati dal Comune.
La contestazione deve essere specifica e riferita sia alla metodologia generale sia agli elementi concreti utilizzati per stimare il valore dell’area; una contestazione generica non è sufficiente.
Massime di principio
- Una delibera comunale sui valori delle aree fabbricabili non è automaticamente vincolante: lo diventa, con funzione di autolimitazione dell’accertamento, solo se adottata nell’ambito di un regolamento comunale conforme ai criteri normativi.
- In assenza di regolamento, i valori comunali sono presunzioni semplici o indici di valutazione e devono essere confrontati con le caratteristiche effettive dell’area, quali ubicazione, edificabilità, destinazione urbanistica, superficie, vincoli e comparabili di mercato.
- L’Amministrazione non può fondare l’accertamento esclusivamente su un valore tabellare astratto senza considerare il caso concreto e senza motivare adeguatamente i raffronti utilizzati.
- Il contribuente che intende contestare l’accertamento deve produrre elementi specifici, come perizie, atti comparabili, vincoli urbanistici, costi di edificazione o altri dati idonei a dimostrare che il valore di mercato è inferiore.
- L’utilizzo retroattivo dei valori contenuti nella delibera è possibile in quanto tali valori operano come elementi presuntivi e non come nuova disciplina tributaria retroattiva.
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