Sentenza del 27/01/2022 n. 2365 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due cartelle di pagamento (IVA, IRES, IRAP e sanzioni per l'anno 2006) per mancata notificazione degli atti presupposti e omissione della raccomandata informativa (CAN), nonché contestazione della validità della consegna dell'atto a soggetto diverso dal legale rappresentante (presunto "portinaio") e dell'idoneità di costui a ricevere il plico.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come inammissibile e comunque infondato. La Corte ha ritenuto valida la notifica perché l'atto è stato consegnato a "persona addetta al ritiro degli atti" presso la sede societaria, figura prevista dall'art. 145 c.p.c.; inoltre la notificazione era stata eseguita direttamente dall'ufficio finanziario mediante servizio postale ordinario, modalità prevista dalla normativa vigente (modifiche introdotte dalla L. n. 146/1998), per la quale non si richiede l'invio della raccomandata informativa (CAN). Il ricorrente non ha dimostrato la mancata conoscenza dell'atto né ha chiesto la rimessione in termini con prove idonee.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis
Riguarda la notificazione degli avvisi e delle cartelle; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non imponga l'invio della CAN quando la consegna avviene a destinatari previsti dall'art. 145 c.p.c. e la notificazione è eseguita direttamente dall'ufficio tramite servizio postale ordinario.
Art. 145 c.p.c.
la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa
Individua più soggetti legittimati a ricevere la notifica per le persone giuridiche: la consegna a una di queste figure (anche a persona addetta alla sede) costituisce una notifica valida e esclude l'obbligo della CAN.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
Norma relativa alle notificazioni a mezzo posta effettuate dagli ufficiali giudiziari; la Corte ha escluso l'applicabilità di tale disciplina alle notifiche eseguite direttamente dall'ufficio finanziario tramite servizio postale ordinario.
L. n. 146 del 1998, art. 20 (modifica L. n. 890 del 1982, art. 14)
Ha introdotto la facoltà per gli uffici finanziari di eseguire direttamente le notifiche mediante servizio postale, rendendo applicabili le norme del servizio postale ordinario e semplificando il procedimento di notifica.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1
Norma richiamata dalla giurisprudenza (Corte cost.) in tema di notificazione diretta da parte degli uffici fiscali; conferma che la semplificazione procedurale garantisce comunque effettiva possibilità di conoscenza dell'atto.
L. n. 212 del 2000, art. 6
Norma citata dal ricorrente in tema di diritti del contribuente (statuto del contribuente); la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione e l'esito del giudizio violassero tale disposizione.
Corte costituzionale, sent. n. 346 del 23/09/1998
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della L. n. 890/1982 (art. 8) in alcuni casi di mancato recapito o rifiuto, ma la Corte di cassazione ha chiarito che quella pronuncia riguarda l'ipotesi di notificazione tramite ufficiale giudiziario e non la notificazione diretta da parte dell'ufficio tributario via servizio postale.
Corte costituzionale, sent. n. 175 del 2018
Ha ritenuto conforme a Costituzione la previsione che consente la notificazione diretta da parte degli uffici finanziari (rif. art. 26 DPR 602/1973), supportando la legittimità della procedura semplificata.
Massime di principio
- Se la notifica di atti tributari è eseguita direttamente dall'ufficio finanziario mediante servizio postale ordinario, non si applicano le regole della L. n. 890/1982 relative alle notifiche tramite ufficiale giudiziario (quali l'obbligo della CAN); la macchina probatoria si basa sull'avviso di ricevimento completato dall'operatore postale.
- Per le persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c. indica più soggetti legittimati a ricevere la notifica (rappresentante, persona incaricata, altra persona addetta alla sede): la consegna a uno di questi è valida e non richiede l'invio della raccomandata informativa.
- La qualificazione della persona che riceve l'atto (es. "persona addetta al ritiro degli atti" vs "portinaio non autorizzato") è questione di fatto: deve essere tempestivamente contestata in giudizio e non può essere reiterata se abbandonata in sede d'appello.
- Se il contribuente deduce di non avere avuto conoscenza dell'atto per cause non a lui imputabili, può chiedere la rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) allegando e dimostrando idonei elementi probatori; l'assenza di tale richiesta o prova indebolisce la censura.
- In fase di contestazione, è fondamentale produrre prove sulla identità e la qualifica del consegnatario e sulla concreta modalità di consegna (es. A/R, attestazioni), oltre a sollevare specificamente e separatamente i profili di diritto e di fatto richiesti per il ricorso in Cassazione.
- Le impugnazioni generiche o confusamente articolate, che combinano più profili senza tassatività e specificità, sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Corte di cassazione: il ricorso deve indicare chiaramente i motivi inquadrati nelle fattispecie tassative dell'art. 360 c.p.c.
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