Cassazione Penale, Sentenza n. 31876/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Macerata e la condanna era stata confermata dalla Corte di appello di Ancona per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità e per estorsione. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato aveva minacciato la persona offesa, ottenendo la consegna del telefono cellulare e costringendola a continuare ad acquistare da lui sostanza stupefacente, dopo che la vittima aveva scoperto di essere stata ingannata quanto al taglio della sostanza e si era rivolta ad altri fornitori. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Con il primo motivo la difesa deduceva violazione di legge, contestando la qualificazione del fatto come estorsione e sostenendo che la condotta integrasse piuttosto una rapina; chiedeva inoltre il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla giurisprudenza costituzionale in materia di rapina e denunciava, in modo non argomentato, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Con il secondo motivo veniva contestata la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. 309/1990, per mancanza di un accertamento della sproporzione tra la somma sequestrata, i redditi dichiarati e l'attività economica dell'imputato; veniva altresì censita la natura di actio in rem della confisca. Con il terzo motivo veniva contestata l'espulsione disposta ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990, per omesso accertamento concreto della pericolosità sociale e per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati o non consentiti. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la richiesta di riqualificazione non era stata proposta in appello e che, comunque, la ricostruzione dei giudici di merito giustificava la qualificazione come estorsione: la minaccia era stata concretamente idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione della persona offesa e a costringerla a continuare ad acquistare stupefacenti dall'imputato, determinandola altresì alla consegna del telefono cellulare. La censura sulla correlazione tra accusa e sentenza è stata ritenuta non devoluta e comunque apodittica; è rimasta assorbita la richiesta di applicazione dell'attenuante riferita alla rapina. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, includendo il delitto di cui all'art. 73, comma 5, nel catalogo dei reati presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., era applicabile al caso in base alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione di merito sulla sproporzione, fondata sulla ripetitività dell'attività di spaccio, sulla capacità non occasionale di diffusione della sostanza e sulla mancata giustificazione della lecita provenienza della cospicua somma sequestrata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità sociale sulla base della gravità e della capacità diffusiva dello spaccio, del tipo di sostanza, dell'inserimento dell'imputato nell'ambiente criminale locale e della condotta estorsiva. Ha precisato che, all'esito dell'espiazione della pena, dovrà comunque essere valutata l'attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità costituiva uno dei reati contestati e, per effetto dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, il relativo delitto era presupposto della confisca per sproporzione.
art. 629 c.p.
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come estorsione della condotta consistente nella minaccia idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima e a costringerla alla consegna del telefono e alla prosecuzione degli acquisti di stupefacenti.
art. 628 c.p.
La prospettata riqualificazione del fatto in rapina è stata respinta; la richiesta di attenuante riferita alla rapina è rimasta assorbita.
art. 62-bis c.p.
La Corte ha richiamato il fatto che in appello era stata censurata la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza tuttavia esaminare nel merito tale questione nel giudizio di cassazione.
art. 240-bis c.p.
La disposizione disciplina la confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto sufficiente e non manifestamente illogica la motivazione di merito sulla sproporzione, fondata sulla cospicua somma non giustificata e sulla reiterata attività di spaccio.
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
La norma, come modificata, ha incluso il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 tra i presupposti della confisca per sproporzione. La sua applicazione retroattiva è regolata dall'art. 200, comma 1, c.p. e, per individuare il regime applicabile, rileva la legge vigente al momento della sentenza di primo grado.
art. 200, comma 1, c.p.
È stato richiamato quale criterio intertemporale per l'applicazione delle misure di sicurezza e, nel caso concreto, per stabilire il regime applicabile alla confisca prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990.
art. 86 d.P.R. 309/1990
La disposizione consente l'espulsione dello straniero quale misura di sicurezza, previa verifica concreta della pericolosità sociale.
art. 133 c.p.
I parametri di cui all'art. 133 c.p. devono essere utilizzati per l'accertamento concreto della pericolosità sociale ai fini dell'espulsione.
art. 203, comma 2, c.p.
È stato richiamato dalla difesa in relazione ai criteri di accertamento della pericolosità sociale.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È stato invocato per denunciare vizi della motivazione in ordine alla confisca e all'espulsione.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nella ricostruzione e nella valutazione delle prove, le rispettive motivazioni si integrano formando un unico corpo argomentativo; in cassazione non è quindi sufficiente una critica generica o meramente alternativa alla valutazione di merito.
- La Corte di cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto anche a fronte di una questione non dedotta in appello, ma solo entro i limiti della ricostruzione storica operata dai giudici di merito; non può invece utilizzare la riqualificazione per introdurre una diversa ricostruzione fattuale.
- Integra il delitto di estorsione la minaccia concretamente idonea a incutere timore e a comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima, quando sia diretta a costringerla a una condotta patrimoniale o negoziale determinata, anche consistente nella consegna di un bene e nella prosecuzione di un rapporto di acquisto imposto.
- Le doglianze non devolute con l'atto di appello sono precluse in cassazione; una deduzione formulata soltanto nel titolo del motivo e non sviluppata con argomentazione specifica non supera comunque il vaglio di ammissibilità.
- La confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis c.p., resa applicabile al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 dall'art. 85-bis dello stesso decreto, segue il regime intertemporale delle misure di sicurezza previsto dall'art. 200, comma 1, c.p.; ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile rileva la legge vigente al momento della sentenza di primo grado.
- Ai fini della confisca per sproporzione, una motivazione che valorizzi la reiterazione dell'attività di spaccio, la capacità non occasionale di diffusione della sostanza e la mancata giustificazione della lecita provenienza della somma sequestrata può integrare un accertamento congruo e non manifestamente illogico della sproporzione.
- L'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 non può essere applicata automaticamente: richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale secondo i parametri dell'art. 133 c.p., sorretto da motivazione adeguata.
- Nel valutare la pericolosità sociale ai fini dell'espulsione possono assumere rilievo la gravità e la capacità diffusiva dell'attività di spaccio, il tipo di sostanza, l'inserimento dell'autore nell'ambiente criminale e la commissione di ulteriori condotte delittuose connesse all'attività di spaccio. All'esito dell'espiazione della pena deve essere verificata l'attualità della pericolosità sociale.
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