Sentenza n. 13013/2026 - Roma, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo: per l'annullamento - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’AGCM sull’istanza di accesso agli atti e partecipazione procedimentale ex artt. 11 e 12 del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, avanzata dalla FIT in data 24 marzo 2026 relativamente al procedimento istruttorio PS12940; e per la condanna - dell’AGCM a provvedere in ordine alla predetta istanza, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 7 maggio 2026 per l’annullamento - del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 maggio 2026, prot. n. 51105, in relazione al procedimento AGCM n. PS12940; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'AGCM sull'istanza di partecipazione e accesso agli atti del procedimento PS12940, nonché il successivo diniego espresso del 5 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., con istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., lamentando il silenzio-inadempimento dell'AGCM sull'istanza di partecipazione procedimentale e accesso integrale agli atti del procedimento istruttorio PS12940. Ha chiesto anche la sospensione cautelare del procedimento e la condanna dell'Autorità a provvedere, eventualmente mediante commissario ad acta. Nelle more, l'AGCM ha adottato un provvedimento espresso del 5 maggio 2026, negando l'istanza perché ritenuta inammissibile in quanto tardiva, essendo pervenuta dopo la chiusura della fase istruttoria comunicata l'11 marzo 2026. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti per l'annullamento del diniego e ha presentato istanza cautelare. Successivamente, dopo che l'AGCM aveva concluso il procedimento PS12940 il 9 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso introduttivo, ai motivi aggiunti e all'istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La conclusione del procedimento AGCM cui si riferivano la partecipazione e l'accesso ha fatto venir meno l'interesse attuale della ricorrente alla pronuncia. Il Collegio ha ritenuto che l'atto di rinuncia non integrasse tutte le condizioni previste dall'art. 84 c.p.a., ma fosse comunque idoneo a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Non sono state quindi esaminate nel merito né la legittimità del silenzio, né la legittimità del diniego espresso, né la domanda cautelare. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato introdotto anche per ottenere una pronuncia sull'obbligo dell'AGCM di provvedere.
art. 116 c.p.a.
Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso; la ricorrente ne ha invocato l'applicazione per ottenere l'esibizione e la copia degli atti del procedimento AGCM.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia non ha soddisfatto tutte le condizioni formali previste dal codice, ma è stata ritenuta comunque idonea a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più utilità concreta nella decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al Collegio, previo avviso alle parti, di definire il giudizio con sentenza in camera di consiglio.
Massime di principio
- La conclusione del procedimento amministrativo cui si riferiscono un'istanza di partecipazione e una richiesta di accesso può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro il silenzio e sul successivo diniego espresso, quando venga meno l'utilità concreta della pronuncia.
- Anche quando la rinuncia al ricorso non soddisfa tutte le condizioni formali previste dall'art. 84 c.p.a., essa può comunque essere valutata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente improcedibilità del giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure rivolte sia al silenzio-inadempimento sia al provvedimento espresso sopravvenuto, nonché delle connesse domande cautelari, quando la pronuncia non arrechi più un'utilità attuale alla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →