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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19186/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con due motivi: 1) violazione della classificazione del fatto, sostenendo che il fatto ascritto fosse stato erroneamente qualificato come tentato furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p. invece che come tentato furto semplice (art. 56 e 624 c.p.), contestando in particolare che il luogo violato rientrasse nella nozione di privata dimora; 2) violazione dell'art. 61 n.5 c.p. e illogicita' della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa (si lamentava che la Corte territoriale si fosse limitata a rilevare la lontananza/assenza della proprietaria senza valutare compiutamente in che modo lo stato dell'immobile avesse agevolato l'azione criminale).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo e' stato ritenuto inammissibile per essere inedito (non era stato dedotto nell'appello in favore di alcuno degli imputati), con richiamo al principio che questioni non devolute con specificita' al giudice di appello non possono essere sollevate in cassazione salvo eccezioni. Il secondo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici di merito avevano motivato il riconoscimento dell'aggravante evidenziando l'azione criminosa commessa in orario notturno, in assenza di illuminazione e approfittando dell'assenza della proprietaria, dimostrando l'effettivo ostacolo alla difesa e l'approfittamento da parte degli agenti; inoltre gli appelli erano carenti (apodittici o troppo generici) su alcuni punti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto in abitazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione quando l'evento si e' svolto in orario notturno, in assenza di illuminazione e approfittando dell'assenza del proprietario

  • art. 56 cod. pen.

    Regola il tentativo; richiamato in relazione alla tipologia del reato contestato (tentato furto)

  • art. 624 cod. pen.

    Prevede il furto semplice; invocato dai ricorrenti per sostenere diversa qualificazione del fatto rispetto all'art. 624-bis

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Aggravante per avere profittato di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la difesa; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante perché gli imputati hanno agito in orario notturno, senza illuminazione e approfittando dell'assenza della proprietaria

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplinante i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); utilizzato nella schematizzazione dei motivi censori valutati dalla Corte

  • art. 591, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilita' dell'appello apodittico o generico: la Corte ha rilevato che alcuni mezzi d'appello erano privi della specificita' richiesta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'inammissibilita' evidente dei ricorsi

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata a riguardo della presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale, fornendo la base procedurale per l'intervento scritto in Cassazione

Massime di principio

  • Non si possono sollevare in Cassazione questioni che non siano state dedotte con la dovuta specificita' davanti al giudice di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili precedentemente; quindi e' essenziale preservare i profili di doglianza gia in appello
  • La qualificazione del reato in termini di luogo (es. abitazione privata ai sensi dell'art. 624-bis) richiede che siano offerte e contestate specifiche evidenze fattuali; argomentazioni generiche sulla natura del luogo rischiano l'inammissibilita' o il rigetto
  • Il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5) richiede una valutazione concreta e motivata di come tempo, luogo o condizioni della vittima abbiano effettivamente ostacolato la difesa e di come gli agenti ne abbiano approfittato; elementi come orario notturno, assenza del proprietario e mancanza di illuminazione possono giustificare tale aggravante se adeguatamente motivati
  • Appelli apodittici o privi di specificazione formale delle censure sono vulnerabili e possono essere dichiarati inammissibili anche in Cassazione quando la carenza compromette la devoluzione della questione
  • La Corte di Cassazione valuta non solo la sussistenza formale dei motivi, ma anche se la motivazione di merito abbia fornito ragioni sufficienti e congruenti per le conclusioni; una motivazione che spiega il nesso tra fatti e qualificazione irrita meno il sindacato di legittimita'
  • In caso di inammissibilita' manifesta della cassazione, e' probabile l'imposizione di spese e di una sanzione (versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutato il profilo di colpa o temerarietà nella proposizione del ricorso

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