Cassazione Penale, Sentenza n. 16977/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva annullato l'ordinanza del GIP applicativa della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente deduceva violazioni procedurali e di diritto (artt. 606, comma 1, lett. b), c) e e), 121, 127, 282, 292 e 309 c.p.p.) sostenendo che il Riesame avesse annullato la misura solo per carenza di esigenze cautelari nonostante, dalle indagini e dalle dichiarazioni del coindagato Della Cerra, fosse emersa l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle aggravanti contestate a carico di DI MAURO.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale all'impugnazione, poiché la misura cautelare in capo al ricorrente era già stata annullata dal Tribunale del Riesame e il ricorso si limitava a contestare la piattaforma indiziaria senza ottenere alcun vantaggio processuale pratico. La Corte ha richiamato la distinzione tra giudizio cautelare (valutazione sommaria dei gravi indizi) e fase dell'azione penale/dibattimento (valutazione dinamica dell'utilità del giudizio) e la giurisprudenza costituzionale che esclude effetti vincolanti della pronuncia di legittimità sulla fase principale del processo. È stata altresì richiamata l'unica ipotesi di ammissibilità nel caso si chieda un riconoscimento utile per un'azione di ingiusta detenzione (giurisprudenza Testini). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
primo comma, lettere b), c) ed e)
Norma invocata dal ricorrente in ordine ai motivi di impugnazione in cassazione; la Corte sottolinea tuttavia che il ricorso in materia cautelare deve essere circoscritto alle finalità delle misure cautelari e sorretto da interesse concreto ed attuale
art. 616 c.p.p.
Fondamento normativo per la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile o manifestamente infondato
art. 405, comma 1-bis c.p.p.
Richiamata nella parte relativa alla declaratoria di incostituzionalità (sent. n. 121/2009): la Corte ricorda che la norma, dichiarata incostituzionale, non può imporre effetti vincolanti delle pronunce di legittimità sul processo principale
art. 273 c.p.p.
Norma richiamata nel contesto della discussione sull'effetto delle pronunce di legittimità circa la richiesta di archiviazione; la sentenza osserva che la legge processuale vigente non attribuisce effetti impeditivi sull'azione penale principale
art. 627, comma 3 c.p.p.
Richiamato per spiegare che una pronuncia di annullamento con rinvio resa nell'incidente cautelare vincola soltanto il giudice della cautela e non gli altri giudici delle distinte fasi o gradi del processo
Corte Costituzionale, sent. n. 71/1996
Giurisprudenza citata per distinguere la valutazione sommaria dei gravi indizi di colpevolezza (fase cautelare) dalla valutazione sull'utilità del passaggio alla fase processuale (fase dinamica del giudizio)
Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che individua l'eccezione di ammissibilità del ricorso in cassazione anche dopo annullamento della misura dal riesame quando l'impugnazione sia diretta ad ottenere un riconoscimento utile per un'azione di ingiusta detenzione
Massime di principio
- Se la misura cautelare è stata annullata dal Tribunale del Riesame, l'indagato in genere non ha interesse concreto a proporre ricorso per cassazione limitato a contestare la piattaforma indiziaria: il ricorso sarà di norma dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- In materia cautelare va sempre tenuta separata la valutazione sommaria dei gravi indizi (fase cautelare) dall'esame sull'opportunità del rinvio a giudizio (fase dell'azione penale): le due valutazioni hanno finalità e criteri distinti
- La Cassazione ammette il ricorso anche dopo annullamento della misura solo se l'impugnazione persegue un vantaggio concreto e attuale (es. conseguire un riconoscimento utile per un'azione di ingiusta detenzione)
- Chi propone ricorso in cassazione in materia di misure cautelari rischia sanzioni economiche (spese e ammenda) se l'impugnazione è manifestamente inammissibile o priva di concreto interesse
- Per contestare efficacemente la sussistenza o meno dei gravi indizi è spesso più efficace agire nei gradi e rimedi previsti durante la fase cautelare (es. riesame, incidente) prima che la misura venga definitivamente annullata, poiché dopo l'annullamento l'interesse alla cassazione si riduce
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