Ordinanza n. 1700/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del bando del 12.12.2025 con cui l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 19 posti presso la Consulenza tecnica per l’edilizia (CTE), da inquadrare nel ruolo dei professionisti, I livello di professionalità, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area funzioni centrali, unitamente all’autorizzazione concessa mediante i richiamati decreti 22 luglio 2022, 10 novembre 2023 e 29 gennaio 2025, limitatamente alle parti di interesse del ricorrente; del riscontro fornito dall’INAIL a mezzo pec in data 30.01.2026 all’istanza di diffida e accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. 241/1990 trasmessa il 23.12.2025; delle prove di concorso espletate e dei relativi esiti; delle domande di partecipazione al nuovo concorso, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; degli avvisi di convocazione alle prove, del diario d’esame e di ogni altro atto di programmazione e/o preparatorio; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a) ogni atto dell’istruttoria sottesa alla formazione del bando impugnato, sebbene allo stato non conosciuto; b) le faq di concorso; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a far riferimento, mediante scorrimento, alla graduatoria finale di merito Sezione B del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 36 posti presso la Consulenza tecnica per l’Edilizia (CTE), nel ruolo dei professionisti, I livello di professionalità di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni centrali, per come validata in data 20.05.2025, ai fini dell’interesse di parte ricorrente, e precisamente al fine di colmare il fabbisogno di personale CTE previsto per l’area Lazio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando del 12 dicembre 2025 per il concorso pubblico destinato alla copertura di 19 posti presso la Consulenza tecnica per l'edilizia dell'INAIL, nonché gli atti della procedura, il diniego di accesso e gli esiti delle prove, con richiesta di utilizzazione mediante scorrimento della graduatoria del precedente concorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato come idoneo nella graduatoria finale di merito della sezione B del precedente concorso INAIL per 36 posti presso la Consulenza tecnica per l'edilizia, ha impugnato il nuovo bando del 12 dicembre 2025 e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato inoltre il riscontro dell'INAIL all'istanza di diffida e accesso agli atti, le prove e i relativi esiti, le domande di partecipazione, gli avvisi di convocazione, il diario d'esame, gli atti preparatori e le FAQ. La domanda sostanziale era diretta a ottenere l'utilizzazione, mediante scorrimento, della graduatoria precedente, ritenuta ancora valida, per coprire il fabbisogno di personale della CTE nell'area Lazio, anziché procedere a una nuova selezione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che le figure professionali ammesse al nuovo bando del 2025 non coincidessero integralmente con quelle oggetto della precedente selezione B del 2024. La parziale diversità dei bisogni assunzionali sottesi alla nuova procedura impedisce, allo stato, di applicare il principio della prevalenza dello scorrimento di una graduatoria ancora valida rispetto all'indizione di un nuovo concorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, tra cui il fumus boni iuris; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto insussistente in sede di sommaria delibazione.
art. 22 e ss. l. 241/1990
Norme richiamate con riferimento all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente; l'ordinanza cautelare non definisce nel merito la relativa questione.
Massime di principio
- Il principio della prevalenza dello scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora valida rispetto all'indizione di un nuovo concorso non opera quando le figure professionali e i bisogni assunzionali della nuova procedura non coincidono integralmente con quelli della precedente selezione.
- In sede cautelare, la parziale diversità delle professionalità richieste e dei fabbisogni assunzionali può escludere il fumus boni iuris della pretesa dell'idoneo a ottenere lo scorrimento della graduatoria precedente in luogo dell'indizione di un nuovo concorso.
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