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Ordinanza

Ordinanza n. 559/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda ter), n. 12145, pubblicata il 20 giugno 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso e annullato, tra l’altro, l’art. 17, comma 2, della DAC 43/2019

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 12145/2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone specifici motivi di appello, limitandosi a precisare che le questioni sottese alla controversia richiedono un approfondimento nella fase di merito. La domanda cautelare è stata valutata sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della sentenza appellata esclusivamente nella parte in cui essa annulla l’art. 17, comma 2, della DAC 43/2019. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che le questioni richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito, fissata per l’udienza pubblica del 28 maggio 2026. Quanto al periculum in mora, all’esito della comparazione degli interessi contrapposti, ha attribuito prevalenza all’esigenza di garantire, nelle more, la sicurezza urbana, la civile convivenza e l’ordinato esercizio delle attività economiche in un ambiente acustico adeguato, consentendo l’applicazione della disposizione interessata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 17, comma 2, DAC 43/2019

    La disposizione, annullata dal TAR e la cui applicazione è stata ritenuta necessaria nelle more del merito, costituisce l’oggetto specifico della sospensione cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni controverse richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria, il giudice può rimetterne l’esame alla fase di merito, valutando comunque il periculum in mora.
  • La sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza può essere limitata alla sola parte dell’annullamento la cui immediata esecuzione determini un pregiudizio attuale agli interessi pubblici rilevanti.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, può prevalere l’esigenza di assicurare, nelle more del giudizio di merito, la sicurezza urbana, la civile convivenza e l’ordinato esercizio delle attività economiche in un ambiente acustico adeguato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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