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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30822/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2005, fondato sui c.d. coefficienti presuntivi e sulla disponibilità di beni-indice e spese ritenute incompatibili con il reddito dichiarato: due autovetture, un'imbarcazione da diporto di 14,90 metri acquisita in leasing, un'abitazione principale e tre seconde case. L'Ufficio aveva determinato un reddito complessivo molto più elevato di quello dichiarato, poi ridotto in autotutela. Il contribuente sosteneva che l'incremento patrimoniale e le spese fossero stati sostenuti con somme prelevate dai proventi della propria farmacia, e non con redditi occulti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ma la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva dato ragione all'Amministrazione. In Cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, sostenendo che non spettasse a lui provare che le risorse ulteriori fossero redditi esenti o soggetti a ritenuta; 2) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2727 c.c., lamentando che la CTR avesse preteso la prova specifica della destinazione delle somme prelevate alla spesa contestata e avesse fatto uso di presunzioni di secondo grado; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere considerato una dichiarazione di un cantiere navale secondo cui l'imbarcazione era stata affidata in conto vendita nell'ottobre 2005, così da non esserne nella disponibilità per tutto l'anno; 4) censura sulle spese processuali per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, per asserita mancanza di motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nell'accertamento sintetico, il contribuente deve fornire prova contraria non solo della disponibilità di redditi ulteriori esenti o soggetti a ritenuta, ma anche della loro entità e della durata del possesso; se deduce di avere utilizzato altre risorse per far fronte alle spese contestate, deve produrre documenti idonei a dimostrare che tali somme siano state o potessero essere destinate a quelle spese. La Corte ha inoltre precisato che, per l'anno 2005, si applicava la versione dell'art. 38 previgente alla riforma del 2010. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la CTR aveva esaminato il documento prodotto e lo aveva giudicato non decisivo, valorizzando la disponibilità giuridica del bene per l'intero anno; la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito probatorio. Il quarto motivo è stato respinto perché la condanna alle spese era motivata dalla soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nell'accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non riguarda solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e la durata del possesso; il testo riformato dal d.l. 78/2010 non si applica ai redditi 2005, ma solo ai redditi il cui termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto al 31 maggio 2010.

  • art. 2727 c.c.

    Non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado; il fatto noto accertato presuntivamente può costituire la base di un'ulteriore presunzione, purché il risultato sia valutato in concreto secondo gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se, sotto la veste dell'omesso esame, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del documento già esaminato dal giudice di merito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La condanna alle spese è correttamente motivata quando fondata sulla soccombenza.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme alle norme sulle spese, senza una specifica diversa regula decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dovuto, in caso di rigetto del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro dell'ulteriore importo da versare in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito, il contribuente che contesti la pretesa fiscale deve fornire prova contraria specifica e documentata non solo dell'esistenza di redditi ulteriori, ma anche della loro entità, della loro disponibilità temporale e della loro idoneità a finanziare le spese contestate.
  • Se il contribuente deduce che determinate spese o incrementi patrimoniali siano stati sostenuti con risorse diverse da quelle dichiarate, non basta allegare la mera provenienza delle somme: occorre dimostrare, con elementi documentali o comunque sintomatici, il collegamento tra quelle risorse e la spesa o almeno la concreta possibilità di tale collegamento.
  • Nel sistema processuale civile non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado; è ammissibile fondare una presunzione su un fatto già presuntivamente accertato, purché il ragionamento inferenziale sia concreto e il risultato rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, censura la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello su un documento che è stato effettivamente esaminato.
  • La condanna alle spese è legittima quando discende dalla soccombenza, senza necessità di una motivazione autonoma ulteriore oltre al richiamo del criterio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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