Regolamento (UE) 2021/2269
Regolamento (UE) 2021/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell’Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell’ambito del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime finanziario del regolamento (UE) 2018/1091 sulle statistiche integrate delle aziende agricole, fissando il contributo massimo dell’Unione per le rilevazioni relative agli anni di riferimento 2023 e 2026. Definisce inoltre una dotazione finanziaria complessiva di 40 milioni di EUR per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, includendo i costi di gestione dei sistemi informatici della Commissione. Il testo adegua anche il riferimento al finanziamento della spesa agricola alla nuova disciplina della PAC e sopprime il riferimento al Regno Unito dopo il recesso dall’Unione.
Modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per aggiornare il contributo finanziario dell’Unione alle statistiche integrate sulle aziende agricole per le rilevazioni 2023 e 2026 nel quadro finanziario 2021-2027.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri tenuti a raccogliere e trasmettere i dati strutturali di base e i dati dei moduli relativi alle aziende agricole per gli anni di riferimento 2023 e 2026 ai sensi del regolamento (UE) 2018/1091. Incide anche sulla Commissione, per quanto riguarda la gestione, manutenzione ed elaborazione delle banche dati usate per trattare i dati ricevuti. Ha ambito territoriale UE/SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; elimina inoltre il riferimento al Regno Unito dal testo del regolamento modificato.
Contributo finanziario dell’Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole
Il regolamento (UE) 2021/2269 interviene sul regolamento (UE) 2018/1091 per adeguarne la disciplina finanziaria al quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La modifica si inserisce nel contesto delle rilevazioni sulla struttura delle aziende agricole previste per gli anni di riferimento 2023 e 2026 e mira a garantire il tempestivo finanziamento agli Stati membri per l’organizzazione delle indagini.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che la raccolta dei dati di base e dei dati dei moduli richiede risorse significative sia per gli Stati membri sia per l’Unione. Il regolamento 2020/2093 ha istituito il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, rendendo necessario determinare l’importo del contributo UE per il periodo corrispondente. Il legislatore precisa inoltre che la nuova dotazione copre solo le indagini del 2023 e del 2026, includendo i costi di gestione, manutenzione ed elaborazione delle banche dati della Commissione. Viene infine eliminato il riferimento al Regno Unito, a seguito del suo recesso dall’Unione.
Modifiche all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1091
Il regolamento ridefinisce il regime dei contributi finanziari dell’Unione per le rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli:
- per gli anni di riferimento 2023 e 2026, il contributo UE è limitato agli importi massimi previsti dal testo modificato;
- per Bulgaria, Germania, Ungheria e Portogallo il massimale è pari a 2 000 000 EUR per paese;
- il paragrafo 5 dell’articolo 13 è soppresso;
- il nuovo paragrafo 7 stabilisce che il contributo è imputato al Fondo europeo agricolo di garanzia, prima sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, dal 1º gennaio 2023, sulla base del regolamento (UE) 2021/2116.
Dotazione finanziaria complessiva
L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091 è sostituito per fissare in 40 000 000 EUR la dotazione finanziaria dell’Unione per l’intero periodo del QFP 2021-2027. Tale importo comprende anche gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l’elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati dalla Commissione per trattare i dati trasmessi dagli Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei massimali del contributo UE
L’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1091 è modificato per stabilire che, per il totale dei costi relativi alle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli per gli anni di riferimento 2023 e 2026, il contributo finanziario dell’Unione è limitato agli importi massimi indicati nel regolamento. Tra le modifiche specifiche, per Bulgaria, Germania, Ungheria e Portogallo il massimale è fissato a 2 000 000 EUR per paese.
Soppressione del paragrafo 5 dell’articolo 13
Il paragrafo 5 dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1091 è soppresso, con conseguente eliminazione della relativa disciplina interna al regime di sovvenzione.
Copertura finanziaria a carico del FEAGA e della nuova PAC
Il nuovo paragrafo 7 dell’articolo 13 stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, dal 1º gennaio 2023, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116, che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
Dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2021-2027
L’articolo 14, paragrafo 1, è sostituito e fissa la dotazione finanziaria dell’Unione per l’attuazione del programma di rilevazioni dei dati per gli anni di riferimento 2023 e 2026, compresi gli stanziamenti per la gestione, manutenzione ed elaborazione dei sistemi di banche dati della Commissione, in 40 000 000 EUR per il periodo coperto dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
Adeguamento al recesso del Regno Unito
Tra le finalità dichiarate del regolamento vi è la cancellazione del riferimento al Regno Unito dal regolamento (UE) 2018/1091, in conseguenza del recesso dall’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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