Sentenza n. 15403/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso del 13 aprile 2026 agli atti del procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, già interessato da un preavviso di revoca
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 13 aprile 2026, con cui domandava visione ed estrazione di copia di tutti gli atti relativi al procedimento di rilascio del proprio nulla osta al lavoro subordinato, richiesto il 27 marzo 2023. Ha chiesto inoltre che le amministrazioni fossero condannate a consentire l’accesso. Nel corso del giudizio la Prefettura e il Ministero hanno depositato il provvedimento di revoca del nulla osta, adottato il 22 settembre 2026; il TAR ha prospettato alle parti l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione non risultavano ulteriori atti del procedimento non già noti al ricorrente e, dopo il deposito, non era stata dedotta l’incompletezza della documentazione. Le spese sono state compensate, poiché il provvedimento di revoca era stato adottato dopo la proposizione del ricorso e quindi, al momento dell’istanza di accesso, non era ancora incluso nel fascicolo del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
all’udienza del 29.9.2026, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è stato dato avviso alle parti di una possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prima di definirla.
Massime di principio
- La domanda di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la documentazione depositata dall’amministrazione in giudizio non evidenzia ulteriori atti del procedimento non già noti al richiedente e questi non deduce l’incompletezza dei documenti prodotti.
- Nel regolare le spese di un giudizio di accesso, può giustificarsi la compensazione quando un atto rilevante, depositato dall’amministrazione nel processo, è stato formato dopo la presentazione del ricorso e non era quindi disponibile nel fascicolo al momento della richiesta.
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