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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 5149 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Sanzioni civili - Sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di una società - Responsabilità diretta del suo amministratore di fatto - Configurabilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la responsabilità per sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di una società e, in particolare, la possibilità di imputarle direttamente all'amministratore di fatto. L'art. 7 del d.l. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, ha stabilito, per le violazioni riferibili al rapporto fiscale della persona giuridica, la responsabilità esclusiva della società, derogando al principio generale di riferibilità della sanzione alla persona fisica e al regime di solidarietà previsto dal d.lgs. 472/1997.

La decisione

Il principio affermato è che l'amministratore di fatto risponde direttamente delle sanzioni tributarie riferibili alla società soltanto quando le violazioni siano state contestate o le sanzioni irrogate prima dell'entrata in vigore del d.l. 269/2003, cioè prima del 30 settembre 2003. Per le violazioni successive, la sanzione è riferibile in via esclusiva alla persona giuridica, salvo i casi ai quali l'art. 7, comma 3, mantiene applicabili le disposizioni del d.lgs. 472/1997, come le imprese individuali e le società di persone. Il testo non indica l'esito processuale concreto né identifica formalmente le parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza chi abbia vinto il giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003

    Ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale della stessa persona giuridica.

    Per le violazioni riferibili al rapporto fiscale di una società, la responsabilità sanzionatoria ricade esclusivamente sulla persona giuridica, in deroga alla responsabilità della persona fisica prevista dalla disciplina precedente.

  • Art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Principio di riferibilità della sanzione alla persona fisica.

    La disciplina generale collegava la sanzione alla persona fisica autrice della violazione; tale principio è stato derogato dall'art. 7 del d.l. 269/2003 per le violazioni relative al rapporto fiscale della persona giuridica.

  • Art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Principio di solidarietà in materia di sanzioni tributarie.

    Il regime di solidarietà previsto dal d.lgs. 472/1997 non prevale sulla responsabilità esclusiva della società introdotta dall'art. 7 del d.l. 269/2003, quando la sanzione riguarda il rapporto fiscale della persona giuridica.

  • Art. 7, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    La compatibilità con le disposizioni del d.lgs. 472/1997.

    La clausola di compatibilità conserva l'applicazione delle regole del d.lgs. 472/1997 nei casi non coperti dalla responsabilità esclusiva della persona giuridica, tra cui imprese individuali e amministratori di società di persone.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9122/2014

    È richiamata a conferma del principio secondo cui l'amministratore di fatto risponde direttamente solo per violazioni contestate o sanzioni irrogate prima dell'entrata in vigore del d.l. 269/2003.

Massime di principio

  • Per le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale di una società, occorre distinguere la data della violazione o, secondo il principio richiamato, della contestazione o irrogazione: prima del 30 settembre 2003 può configurarsi la responsabilità diretta dell'amministratore di fatto; dopo tale data la sanzione ricade normalmente sulla società.
  • La qualifica di amministratore di fatto, da sola, non comporta automaticamente la responsabilità personale per sanzioni tributarie successive al 30 settembre 2003 quando il rapporto fiscale è proprio della società.
  • Il principio della responsabilità esclusiva della persona giuridica riguarda le società e le violazioni riferibili al loro rapporto fiscale; non elimina necessariamente l'applicazione delle regole del d.lgs. 472/1997 a imprese individuali, società di persone o altre fattispecie espressamente compatibili.
  • In casi analoghi è essenziale verificare la data di contestazione o irrogazione della sanzione, la natura del soggetto obbligato e se la violazione riguardi effettivamente il rapporto fiscale della società.

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