Cassazione Civile, Ordinanza n. 33196/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà del resistente. L'appaltatore agiva per ottenere il pagamento del corrispettivo, sostenendo che il credito complessivo richiesto includesse anche lavorazioni extra-contrattuali e che i pagamenti ricevuti non avessero integralmente estinto il debito. Il tribunale aveva però ritenuto che parte dei lavori non fosse stata eseguita, che altre lavorazioni aggiuntive non fossero state provate e che il residuo credito fosse già stato soddisfatto dagli acconti versati. In appello la decisione era stata confermata, valorizzando l'insufficienza della prova documentale e testimoniale circa l'accordo su opere ulteriori, i relativi prezzi e la loro effettiva esecuzione. Con il ricorso per cassazione erano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'errata interpretazione delle risultanze documentali e per contestazione della ricostruzione dei pagamenti; 2) omesso esame di documenti e nullità della sentenza, assumendo che la perizia di parte dimostrasse i lavori extra-contrattuali; 3) errore nel non attribuire valore confessorio alle ammissioni contenute nella perizia di parte quanto all'esecuzione di tali lavori. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché volti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e perché la sentenza impugnata, essendo conforme a quella di primo grado sui punti decisivi, integrava una doppia conforme che precludeva il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre, l'asserita omessa pronuncia era esclusa dal fatto che il rigetto della domanda implicava necessariamente la reiezione del motivo di appello. È stata quindi confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una rivalutazione del merito e della prova documentale, non consentita in sede di legittimità, e che il vizio di omessa pronuncia non sussistesse perché la decisione di rigetto della domanda comportava necessariamente il rigetto del motivo di appello. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme tra primo e secondo grado sui fatti decisivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, oltre agli ulteriori oneri di legge, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di violazione del principio dispositivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito delle prove.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta perché in realtà mirava a un nuovo esame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è deducibile quando ricorre una doppia conforme sui fatti decisivi; inoltre non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle prove.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la definizione accelerata in camera di consiglio su proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Indicata come base per la trattazione camerale e la decisione in sede accelerata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Utilizzato come parametro di rinvio per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con l'accoglimento del motivo non espressamente esaminato, poiché il rigetto della domanda o dell'appello implica la reiezione del relativo motivo.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, documentale o testimoniale, se la censura mira soltanto a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è precluso quando le decisioni di primo e secondo grado coincidano nella ricostruzione dei fatti decisivi, anche se con argomentazioni non perfettamente sovrapponibili.
- L'accertamento della sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, così come l'attribuzione di portata confessoria alle dichiarazioni di parte, appartiene al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
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