Cassazione Civile, Ordinanza n. 05276/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva proposto davanti al giudice tributario ricorso contro un estratto di ruolo contenente ventotto cartelle di pagamento, oltre a due iscrizioni ipotecarie e un fermo amministrativo, deducendo la mancata notificazione delle cartelle e, nel merito, la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo relativi a tasse automobilistiche, tributi locali, interessi e sanzioni. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività rispetto al termine di sessanta giorni decorrente dall'acquisizione dell'estratto di ruolo; la CTR aveva confermato l'inammissibilità, individuando però il dies a quo nella data di presentazione di una istanza di definizione agevolata, e aveva accolto solo parzialmente l'appello annullando tre cartelle per tardiva notifica oltre il triennio. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe attribuito rilievo alla 'piena conoscenza' degli atti per effetto dell'istanza di definizione agevolata, in contrasto con la natura recettizia degli atti tributari e con Cass. SU n. 19704/2015; 2) violazione dell'art. 2948 c.c. per l'erronea valutazione della prescrizione limitatamente ad alcune cartelle e per il mancato riconoscimento della prescrizione di altri crediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto decisiva la sopravvenuta disciplina di cui all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo il caso in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative previste dalla norma. Poiché nel caso concreto la società aveva impugnato ruolo e cartelle senza dedurre uno specifico interesse qualificato, la Corte ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, affermando che la causa non poteva essere proposta ab initio. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c. e ha compensato integralmente le spese per la novità normativa e giurisprudenziale intervenuta.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
richiamato come norma sulla tempestività del ricorso tributario, ma la questione è stata superata dalla sopravvenuta disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 2948 c.c.
dedotto dal ricorrente in tema di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle; la Corte non decide nel merito di tale censura perché dichiara l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile..."
introduce una limitazione all'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ammettendola solo in presenza di specifici pregiudizi tassativamente indicati; la norma si applica ai processi pendenti e incide sull'interesse ad agire.
art. 3-bis d.l. 146/2021
norma di conversione che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. 602/1973.
l. 215/2021
legge di conversione del d.l. 146/2021.
art. 382, comma 3, c.p.c.
usato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il ricorso originario non era proponibile ab origine.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata nei motivi di ricorso per denunciata violazione di legge.
art. 372 c.p.c.
richiamato in relazione alla possibilità di depositare documenti in cassazione per dimostrare lo specifico interesse ad agire.
art. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
menzionati nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, dichiarate manifestamente infondate/inammissibili dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 6 CEDU
richiamato nei dubbi di costituzionalità della disciplina, ritenuti non fondati.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nei dubbi di costituzionalità della disciplina, ritenuti non fondati.
art. 18 l. 111/2023
richiamato quale delega legislativa per la riforma del sistema nazionale della riscossione, menzionata dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile; l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella presuppone la dimostrazione di uno specifico e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
- La sopravvenienza di una norma che incide sulla proponibilità dell'azione e sull'interesse ad agire può essere applicata anche ai giudizi pendenti, perché l'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, valutabile fino alla decisione.
- Se manca la dimostrazione dell'interesse qualificato richiesto dalla legge per l'impugnazione diretta, il giudice deve dichiarare d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso, anche in cassazione, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata quando la causa non poteva essere proposta ab origine.
- Quando la decisione è resa assorbente dalla carenza originaria dell'interesse ad agire, le censure di merito sulla notificazione o sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo restano prive di rilievo decisorio.
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