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Ordinanza

Ordinanza n. 858/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 614/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale che ha annullato e ritirato con effetti ex tunc la precedente determinazione dell'indennità di esproprio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro la nota comunale di ritiro. Ha dedotto, anzitutto, che la nota costituisse un provvedimento di autotutela immediatamente lesivo, idoneo a incidere unilateralmente sulla sua posizione proprietaria e sulle garanzie connesse alla determinazione dell'indennità di esproprio. Ha contestato, inoltre, la qualificazione della precedente determinazione dell'indennità come atto meramente endoprocedimentale e l'affermazione secondo cui il ritiro avrebbe prodotto un vantaggio per la società. Ha censurato la tardività dell'intervento comunale, ritenuto adottato oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Nel merito, ha negato che le particelle interessate, o le porzioni dell'originaria particella 630, fossero state cedute al Comune in esecuzione della convenzione di lottizzazione del 1975; ha sostenuto che la cessione riguardasse soltanto le particelle poi identificate come 769 e 776. Ha altresì contestato il trasferimento della particella 935 in forza della transazione del 1988, deducendo la mancata integrale esecuzione della transazione e la permanenza della proprietà in capo alla società, nonché l'assenza di malafede nella rivendicazione della titolarità delle aree.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito né le questioni preliminari di rito né quelle di merito. Ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre una verificazione documentale e tecnica per accertare se le particelle oggetto della procedura espropriativa fossero comprese tra quelle gratuitamente cedute al Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in forza della convenzione di lottizzazione del 1975 o di altra convenzione, oppure costituissero porzioni dell'originaria particella 630 mai cedute. La verificazione è stata affidata al Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Bari, con facoltà di delega. È stato previsto il deposito di una relazione preliminare entro sessanta giorni dall'inizio delle operazioni, la facoltà delle parti di formulare osservazioni entro quindici giorni e il deposito della relazione finale entro i successivi trenta giorni, con esame delle osservazioni. È stato posto a carico dell'appellante un anticipo sul compenso di 1.000 euro, con riserva sulla definitiva regolazione dell'onere. La fissazione dell'udienza di discussione del merito è stata riservata al Presidente della Sezione dopo il deposito della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione disposta dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato in relazione agli incombenti istruttori e alla verificazione.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Il Consiglio rileva che la necessità di regolarizzare il deposito dell'appello è venuta meno, poiché l'appellante ha provveduto alla regolarizzazione il 29 gennaio 2026.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La società deduce che il ritiro della precedente determinazione dell'indennità sia stato adottato oltre il termine di diciotto mesi vigente ratione temporis; la questione è lasciata impregiudicata dall'ordinanza istruttoria.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia dipende dall'accertamento tecnico-documentale della titolarità delle aree interessate da una procedura espropriativa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per ricostruire, sulla base degli atti di causa, l'identità delle particelle e l'eventuale loro cessione all'amministrazione.
  • La verificazione può essere articolata mediante una relazione preliminare, la successiva interlocuzione delle parti e una relazione finale che esamini espressamente le osservazioni formulate, prima della decisione definitiva.
  • La disposizione di una verificazione istruttoria non comporta decisione sulle questioni di rito o di merito e lascia impregiudicata la valutazione sulla legittimità dell'atto impugnato e sull'interesse a ricorrere.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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