Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1038/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Consiglio di Classe di data 11 giugno 2024, con il quale è stata disposta la non ammissione dello studente alla classe quarta; - della valutazione finale, nella quale lo studente ha riportato insufficienze in Italiano (5), Storia (4), Matematica (4), Informatica (4), Telecomunicazioni (5).

Giustizia amministrativa202400616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Consiglio di Classe dell’11 giugno 2024 di non ammissione dello studente alla classe quarta e relativa valutazione finale con insufficienze in Italiano, Storia, Matematica, Informatica e Telecomunicazioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (istituto scolastico e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio di Classe che disponeva la non ammissione dello studente alla classe quarta, unitamente alla valutazione finale recante insufficienze in cinque materie. Nel corso dell’udienza pubblica del 17 giugno 2026 hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse a ottenere una decisione di merito. La rinuncia non risultava notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di legittimità relativi alla non ammissione scolastica e alle valutazioni finali. Pur rilevando l’assenza della prova della notificazione della dichiarazione di rinuncia alle altre parti nei termini previsti dall’art. 84, comma 3, c.p.a., ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse espressamente dichiarata dai ricorrenti e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    la dichiarazione di rinuncia, anche resa in udienza, deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima

    La rinuncia al ricorso richiede la notificazione alle altre parti nel termine previsto, così da consentire a chi vi abbia interesse di opporsi alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quando sia dichiarata dal ricorrente in udienza, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., quando non residui un’utilità concreta e attuale nella pronuncia di merito.
  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima; in mancanza della prova di tale adempimento, il giudice può comunque definire il giudizio rilevando autonomamente la sopravvenuta carenza di interesse, ove questa risulti espressamente dichiarata e non emerga un interesse alla prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.