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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12694/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto una istanza per il riconoscimento del vincolo di continuazione tra fatti giudicati con diverse sentenze. Il GIP del Tribunale di Taranto, ritenendo la nuova richiesta una riproposizione di un'analoga istanza gi già rigettata e priva di elementi nuovi, ha qualificato la domanda come impugnazione, dichiarando la propria incompetenza e non trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per presunta decorrenza inutile del termine impugnatorio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione/erronea applicazione dell'art. 666, commi 2 e 3 c.p.p., per non avere fissato l'udienza in camera di consiglio per decidere la richiesta formulata con argomentazioni ulteriori rispetto alla precedente; (ii) violazione/erronea applicazione dell'art. 568, comma 5 c.p.p., per avere erroneamente qualificato la nuova istanza come impugnazione e convertito l'atto senza accertare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento contestato e la reale volontas di impugnare (voluntas impugnationis). Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del GIP fosse viziata da carenza di motivazione rispetto al punto decisivo: non ha adeguatamente spiegato perché la nuova istanza dovesse considerarsi impugnazione della precedente, senza verificare la presenza di una effettiva volontà di impugnare o la sussistenza di elementi nuovi che giustificassero un nuovo esame. La Corte ha osservato che, se la richiesta fosse stata semplicemente reiterativa, il GIP avrebbe dovuto dichiararla inammissibile e da quel momento sarebbero decorsi i termini per l'impugnazione, fatti che sono stati invece preclusi al ricorrente. Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Taranto. La motivazione è stata redatta in forma semplificata data la non particolare complessità della questione e l'esistenza di principi consolidati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Fondamento dei motivi di cassazione invocati: impugnazione per violazione e erronea applicazione di norme di diritto e per vizi di motivazione. La Corte ha utilizzato tali lett. per esaminare la fondatezza delle doglianze sul vizio di motivazione e sul concetto di errata qualificazione dell'atto.

  • art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in relazione all'obbligo di fissare l'udienza in camera di consiglio per la decisione su istanze analoghe: la doglianza sostiene che il Giudice non abbia svolto il necessario vaglio collegiale/istruttorio prima di decidere, omettendo di convocare l'udienza prevista per la materia disciplinata da tali commi.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla conversione dell'istanza in atto impugnatorio: la norma impone al giudice di valutare l'effettiva natura impugnatoria dell'atto e la volontà di impugnare. La Corte ha ritenuto che il GIP non abbia adeguatamente accertato questa volontà prima di qualificare e trattare la domanda come impugnazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte ha adottato la motivazione in forma semplificata ai sensi di disposizioni che consentono tale procedura quando la questione non è complessa e si appoggia su principi giurisprudenziali consolidati.

Massime di principio

  • Se una istanza ripropone una precedente richiesta senza introdurre elementi nuovi o argomentazioni sostanziali, il giudice procedente dovrebbe dichiararla inammissibile per reiterazione; questa dichiarazione consente l'avvio dei termini per l'impugnazione da parte dell'interessato.
  • Il giudice deve motivare chiaramente la qualificazione dell'atto (istanza vs impugnazione) e verificare la "voluntas impugnationis": la mera qualificazione formale come impugnazione senza accertamento della volontà di impugnare e senza spiegazione motivata può integrare vizio di motivazione impugnabile in cassazione.
  • Prima di convertire una istanza in impugnazione il giudice deve accertare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà della parte; la conversione può avere effetti preclusivi sui termini processuali e quindi incidere sul diritto di proporre ricorso di legittimità.
  • La mancanza di motivazione su punti decisivi della controversia costituisce vizio rilevante ai fini della cassazione: il giudice d'appello o dell'esecuzione deve spiegare le ragioni delle scelte qualificatorie quando esse condizionano i rimedi processuali disponibili per le parti.
  • In situazioni simili conviene documentare espressamente la volontà di impugnare o, in alternativa, indicare chiaramente gli elementi nuovi che giustificano una nuova istanza, in modo da evitare che il giudice interpreti l'atto come mera reiterazione e precluda termini di gravame.

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