Cassazione Penale, Sentenza n. 35177/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Siracusa (15/04/2025) per reati previsti dalla legge n. 695/1967 (capi B) e S) dell'imputazione provvisoria). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 309 e 292 c.p.p. e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dei gravi indizi, denunciando la mancanza di autonoma valutazione da parte del Tribunale; 2) vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e della presunta pericolosità di reiterazione, lamentando l'uso di argomentazioni congetturali e la mancata considerazione di una intercettazione (4/11/2024) ritenuta favorevole; 3) mancata e insufficiente motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) e sulla possibilità di eseguire la misura in altra regione; 4) questioni connesse alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare rispetto ai fatti contestati (esplosione di colpi di arma da fuoco nel contesto di una faida familiare, con ferimento).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha confermato che il Tribunale del riesame non era obbligato a svolgere una nuova, autonoma articolazione delle argomentazioni sui gravi indizi quando la difesa aveva limitato l'impugnazione alle esigenze cautelari; ha altresì ritenuto adeguata, sebbene sintetica e per relationem, la motivazione del Tribunale sulla sussistenza di un grave compendio indiziario e sulle esigenze cautelari. In particolare, è stata valorizzata la gravità dei fatti inseriti in una faida fra famiglie, l'escalation criminale, la dimestichezza nell'uso delle armi, i carichi pendenti e la facilità di procurarsi armi come elementi a fondamento del pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto giustificata l'impossibilità di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), anche se la richiesta prevedeva esecuzione in altra regione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di legge; in caso di divulgazione sono da omettere generalità e dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiama la disciplina del riesame ex art. 309 quale titolo procedurale dell'istanza; non impone al tribunale del riesame un obbligo di motivazione autonoma se la difesa limita le censure.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte distingue l'obbligo di motivazione autonoma previsto dall'art. 292 comma 2 (riferito al giudice che emette la misura inaudita altera parte) dalla motivazione del tribunale del riesame: quest'ultimo può motivare per relationem quando la difesa non svolge specifiche doglianze sui gravi indizi.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina il pericolo di reiterazione come esigenza cautelare: la valutazione è prognostica e tiene conto modalità del fatto, personalità dell'imputato, contesto socio-ambientale, carichi pendenti e altri elementi oggettivi.
Sez. giurisprudenziali richiamate (orientamento di legittimità)
Richiamo a precedenti della Corte di Cassazione che autorizzano la motivazione per relationem, precisano l'effetto devolutivo del riesame e confermano che carichi pendenti e il contesto (faida, uso armi) possono giustificare la custodia cautelare.
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla tutela della privacy che impone l'oscuramento delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda gli adempimenti a carico della cancelleria disposti in caso di rigetto del ricorso (formalità procedurali e comunicazioni).
Massime di principio
- Se la difesa limita l'impugnazione a uno solo dei presupposti della misura (es. esigenze cautelari), il tribunale del riesame può rinviare per relationem alla motivazione dell'ordinanza applicativa per gli aspetti non censurati, con motivazione attenuata ma comunque sufficiente.
- Il requisito del pericolo di reiterazione è valutazione prognostica: il giudice può considerare escalation criminale, contesto di faida, carichi pendenti e dimestichezza con armi come elementi concreti idonei a giustificare la custodia cautelare.
- La mera esistenza di una conversazione/intercettazione favorevole invocata dalla difesa non è efficace se non allegata e valorizzata nel ricorso; le censure devono essere autosufficienti e documentate per essere rilevanti in sede di legittimità.
- La richiesta di sostituzione della custodia con arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) richiede una motivazione specifica da parte del giudice che dichiari l'inidoneità di tali misure; tuttavia, tale inidoneità può desumersi implicitamente da una prognosi negativa sulla affidabilità dell'indagato basata su elementi concreti.
- Limitare le doglianze in sede di riesame può ridurre la possibilità di ottenere una rinnovata e più ampia valutazione dei gravi indizi: la strategia difensiva deve prevedere l'apporto probatorio/documentale nei motivi specifici che si intendono sostenere.
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