Salta al contenuto
Parere

Parere n. 853/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal maresciallo maggiore dei Carabinieri -OMISSIS- contro la Commissione di valutazione e avanzamento, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Ministero della difesa per l’annullamento dei verbali della Commissione di valutazione e avanzamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri rispettivamente n.8/2 CC di “non idoneo all’avanzamento” quale pretermesso con aliquota straordinaria del 1° gennaio 2021 e n.7/1 CC di “non idoneo all’avanzamento” con aliquota ordinaria del 31 dicembre 2022, comunicati con foglio prot.n.191/3-2/23Av del 20 luglio 2023.

Giustizia amministrativa202400262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei verbali di non idoneità all'avanzamento al grado di luogotenente relativi all'aliquota straordinaria del 1° gennaio 2021 e all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2022.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei verbali con i quali la Commissione di valutazione e avanzamento lo aveva giudicato non idoneo all'avanzamento. L'atto introduttivo non formulava specifici motivi riferiti ai verbali impugnati, ma riproduceva il contenuto di un precedente ricorso straordinario proposto contro il rigetto di un ricorso gerarchico relativo a una sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore. Dalla ricostruzione del Consiglio di Stato emergeva che il ricorrente intendeva prospettare un'illegittimità derivata dei giudizi di non idoneità, quali conseguenza di un procedimento disciplinare che sarebbe stato tardivamente avviato e quindi nullo. Il Ministero della difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per plurimi profili e, nel merito, la sua infondatezza. È stata inoltre rilevata la mancata notifica ai parigrado promossi, ritenuti controinteressati, nonché la mancata impugnazione dei quadri di avanzamento pubblicati sul portale intranet dell'Arma dei Carabinieri.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile e improcedibile. In primo luogo, ha rilevato la mancata deduzione di vizi propri e autonomi dei verbali impugnati, l'assenza di censure anche genericamente riferite agli atti contestati e la mancata indicazione sufficientemente chiara dei parametri normativi asseritamente violati. Il ricorso straordinario deve invece indicare gli atti impugnati e i relativi vizi, con un grado di specificità sufficiente a consentire l'identificazione delle tesi poste a sostegno della domanda, anche alla luce dell'art. 40 c.p.a. La Sezione ha precisato che, pur potendosi interpretare con maggiore indulgenza l'onere di specificità proprio delle caratteristiche storiche del rimedio, non era possibile desumere dal ricorso elementi idonei a individuare vizi dei verbali di non idoneità. In secondo luogo, ha dichiarato l'inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, individuati nei parigrado coinvolti nella procedura e promossi, potenzialmente interessati al mantenimento dello status quo, in violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971. Infine, ha dichiarato l'improcedibilità per la mancata impugnazione dei quadri di avanzamento relativi alle aliquote interessate, pubblicati il 16 novembre 2021 e il 13 luglio 2023, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare dopo la loro approvazione e pubblicazione, ai sensi dell'art. 1056, commi 3 e 6-bis, del codice dell'ordinamento militare.

Osservazioni

Specificità dei motivi di ricorso

Il ricorso straordinario è inammissibile quando non deduce vizi propri e autonomi degli atti impugnati, si limita a generiche doglianze o riproduce motivi riferiti a un diverso provvedimento. I motivi, anche se non formalmente rubricati con rigorosa terminologia giuridica, devono essere sufficientemente specifici da consentire l'individuazione delle tesi sostenute e dei parametri normativi asseritamente violati.

Mancata notifica ai controinteressati

La mancata notifica del ricorso straordinario ai parigrado promossi nella procedura di avanzamento, potenzialmente interessati al mantenimento dello status quo, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971.

Mancata impugnazione dei quadri di avanzamento

La mancata impugnazione dei quadri di avanzamento approvati e pubblicati rende il ricorso improcedibile, poiché il militare interessato avrebbe dovuto contestare anche tali atti, ai sensi dell'art. 1056, commi 3 e 6-bis, del codice dell'ordinamento militare.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    motivi specifici su cui si fonda il ricorso

    I motivi devono essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all'identificazione delle tesi poste a sostegno della domanda.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    il ricorso straordinario debba essere notificato al controinteressato nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali

    La mancata notifica ai controinteressati determina l'inammissibilità del ricorso straordinario.

  • art. 1056, comma 3, codice dell'ordinamento militare

    Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

    Il quadro di avanzamento costituisce l'atto nel quale sono iscritti i militari giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo.

  • art. 1056, comma 6-bis, codice dell'ordinamento militare

    I quadri d'avanzamento ed anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

    La pubblicazione del quadro di avanzamento sul portale istituzionale rende necessario contestare anche tale atto quando si intenda incidere sulla procedura di avanzamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'interessato.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, l'indicazione dell'atto impugnato non è sufficiente: il ricorrente deve dedurre vizi riferibili proprio a quell'atto e indicare, con specificità almeno sufficiente, i parametri normativi o le ragioni di illegittimità posti a fondamento della domanda.
  • La riproduzione di motivi formulati in un precedente ricorso relativo a un diverso provvedimento non soddisfa l'onere di specificità quando non consente di individuare vizi propri dell'atto successivamente impugnato.
  • La mancata notifica del ricorso straordinario ai controinteressati individuabili nella procedura amministrativa determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971.
  • Quando una procedura di avanzamento si conclude con l'approvazione e la pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato che intenda contestarne gli effetti deve impugnare anche tale quadro, non essendo sufficiente contestare soltanto il precedente giudizio di non idoneità.
  • La maggiore indulgenza interpretativa riconoscibile al ricorso straordinario, in ragione delle caratteristiche storiche del rimedio, non consente di supplire alla completa mancanza di censure riferibili agli atti impugnati.

Ricorso straordinario contro la non idoneità all'avanzamento dei Carabinieri

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri contro due verbali della Commissione di valutazione e avanzamento che lo avevano giudicato non idoneo all'avanzamento al grado di luogotenente, con riferimento all'aliquota straordinaria del 1° gennaio 2021 e all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2022.

Premesse e atti impugnati

La Commissione aveva motivato il primo giudizio richiamando una condotta censurata sotto il profilo disciplinare e gravi carenze nelle qualità di base necessarie per l'assunzione di funzioni superiori. Il secondo giudizio era fondato su un rendimento complessivo talvolta inferiore alla sufficienza e sulla carenza delle medesime qualità di base.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei verbali, ma non ha formulato specifici motivi di diritto riferiti a tali atti. Ha invece riprodotto il contenuto di un precedente ricorso straordinario concernente il rigetto di un ricorso gerarchico proposto contro una sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore.

Questione prospettata

Dalla lettura dell'atto il Consiglio di Stato ha ritenuto possibile desumere soltanto una censura di illegittimità derivata: i giudizi di non idoneità sarebbero stati conseguenza del procedimento disciplinare, che il ricorrente reputava tardivo e nullo. Tuttavia, il ricorso non individuava vizi propri dei verbali di valutazione, non indicava con chiarezza le norme violate e non conteneva censure specificamente riferite ai provvedimenti impugnati.

Specificità dei motivi

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui il ricorso straordinario, quale rimedio giuridico, deve indicare non soltanto gli atti contestati, ma anche i vizi dedotti. Le doglianze generiche o riferite esclusivamente al merito amministrativo non sono sufficienti.

I motivi non devono necessariamente essere formalmente rubricati con rigorosa terminologia giuridica, ma devono comunque essere esposti con specificità tale da fornire almeno un principio di prova utile a identificare le tesi poste a sostegno della domanda. Il riferimento è anche all'art. 40 c.p.a., che richiede l'esposizione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso.

La Sezione ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui i motivi devono essere indicati distintamente in una parte dedicata dell'atto, così da evitare l'introduzione di motivi intrusi, inseriti nella narrazione dei fatti e difficilmente individuabili.

Pur riconoscendo che le caratteristiche storiche del ricorso straordinario possono giustificare una maggiore indulgenza nell'interpretazione dell'onere di specificità rispetto al processo giurisdizionale, il Collegio ha ritenuto che nel caso concreto non fosse possibile ricavare neppure indizi idonei a individuare vizi dei verbali impugnati. Per tale ragione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sotto questo primo profilo.

Mancata notifica ai controinteressati

Un ulteriore profilo di inammissibilità è stato individuato nella mancata notifica del ricorso ai parigrado del ricorrente che erano stati promossi nell'ambito della procedura di avanzamento. Tali soggetti potevano avere interesse al mantenimento dello status quo e dovevano pertanto essere considerati controinteressati.

Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario deve essere notificato al controinteressato secondo le forme previste per i ricorsi giurisdizionali. L'omissione della notifica ha comportato l'inammissibilità del ricorso anche sotto questo autonomo profilo.

Mancata impugnazione dei quadri di avanzamento

La Sezione ha ravvisato inoltre l'improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dei quadri di avanzamento relativi alle aliquote interessate. I quadri erano stati pubblicati, rispettivamente, il 16 novembre 2021 e il 13 luglio 2023 sul portale intranet dell'Arma dei Carabinieri.

L'art. 1056, comma 3, del codice dell'ordinamento militare prevede che i militari giudicati idonei siano iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. Il comma 6-bis stabilisce che i quadri di avanzamento e di anzianità siano pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

Secondo il parere, una volta approvata e pubblicata la graduatoria di avanzamento, l'interessato che intenda contestare la propria posizione deve impugnare anche il quadro di avanzamento. La mancata impugnazione di tali atti ha determinato l'improcedibilità del ricorso.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e, comunque, improcedibile: inammissibile per la mancata formulazione di motivi specifici riferiti agli atti impugnati e per l'omessa notifica ai controinteressati; improcedibile per la mancata impugnazione dei quadri di avanzamento pubblicati.

È stato infine disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi citati, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.