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Sentenza

Sentenza n. 905/2026 - Salerno, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Scafati sulla diffida trasmessa dalla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 3 ottobre 2025 ed avente ad oggetto “l’annullamento, revoca e/o ritiro di tutte le autorizzazioni commerciali, oltre che l’agibilità, rilasciate per l’esercizio di attività di autofficina meccanica nell’immobile di Corso Trieste, 238, essendo la stessa, per quanto esposto, esercitata in locali sprovvisti della prescritta conformità urbanistico-edilizia”;

Giustizia amministrativa202502112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida del 3 ottobre 2025 volta all’annullamento, revoca o ritiro dei titoli commerciali relativi a un’autofficina meccanica esercitata in locali privi di conformità urbanistico-edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (vicina controinteressata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto che il Comune aveva accertato l’abusività dei locali destinati ad autofficina mediante ordinanza di demolizione, trasmessa anche al SUAP, e che una precedente sentenza del TAR aveva già annullato il permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di agibilità relativi all’immobile. Dopo tale sentenza, la ricorrente ha nuovamente diffidato il Comune, con PEC del 3 ottobre 2025, a rimuovere i titoli commerciali e l’agibilità dell’attività. Il Comune non ha adottato un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, limitandosi ad annullare un permesso di costruire in sanatoria già annullato dal TAR. È stato quindi dedotto il silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., lamentando la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e sostenendo che, una volta accertata l’abusività urbanistico-edilizia dei locali, la rimozione dei titoli commerciali costituisse attività dovuta e vincolata. I proprietari dell’immobile, evocati quali controinteressati, non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Comune fosse obbligato a pronunciarsi espressamente sulla diffida, poiché il termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione dell’istanza e non derogato da specifiche disposizioni, era inutilmente decorso il 2 novembre 2025. Il giudice ha precisato che il mero decorso del termine procedimentale non determina, di per sé, la decadenza dal potere né l’illegittimità di un eventuale provvedimento tardivo, ma consente di accertare il silenzio-inadempimento finché l’amministrazione non concluda effettivamente il procedimento. Ha inoltre ritenuto che l’annullamento di un titolo edilizio già annullato giudizialmente non costituisse una definizione espressa e completa dell’istanza relativa ai titoli commerciali. L’obbligo di provvedere è stato ravvisato anche considerando che l’esercizio di un’attività commerciale presuppone la regolarità urbanistico-edilizia dei locali, sia iniziale sia perdurante; pertanto, accertata l’abusività dei locali, l’amministrazione deve valutare e adottare i provvedimenti conseguenti sui titoli commerciali. Il Comune è stato condannato a pronunciarsi con atto espresso e motivato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Segretario comunale quale commissario ad acta, con ulteriore termine di novanta giorni dall’insediamento. Le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico del Comune; nessuna condanna è stata pronunciata nei confronti dei proprietari non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza privata mediante l’adozione di un provvedimento entro il termine previsto; il termine ha, in assenza di una specifica decadenza, funzione acceleratoria.

  • art. 31 c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 117 c.p.a., il fondamento della tutela contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere quando, al momento della decisione, persista l’inerzia su un procedimento che deve essere concluso.

Massime di principio

  • Sussiste silenzio-inadempimento quando, decorso il termine per la conclusione del procedimento, l’amministrazione non adotta un provvedimento espresso sull’istanza privata; l’azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile finché l’inerzia persiste al momento della decisione.
  • L’adozione di un atto meramente interlocutorio, soprassessorio o riferito soltanto a un segmento della vicenda non esclude il silenzio-inadempimento quando l’amministrazione non abbia definito integralmente il procedimento cui era tenuta a provvedere.
  • Il decorso del termine procedimentale non determina, in assenza di un’espressa previsione decadenziale, la perdita del potere amministrativo né rende automaticamente invalido un provvedimento tardivo; il termine conserva una funzione acceleratoria, fermo restando l’obbligo di concludere il procedimento.
  • L’esercizio di un’attività commerciale presuppone la conformità urbanistico-edilizia dei locali sia al momento del rilascio del titolo sia durante la prosecuzione dell’attività; l’accertata abusività dei locali impone all’amministrazione di valutare e adottare i provvedimenti conseguenti sui titoli commerciali.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioPubblici esercizi e somministrazioneGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

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